Attuate in Italia le norme sull’ordine europeo di indagine penale

è stata data attuazione anche in Italia alle norme sull’ordine europeo di indagine penale: in questo articolo analizziamo le prospettive, con particolare riguardo ai reati tributari e alle problematiche antiriciclaggio

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_Guardia_Di_FinanzaCon il D.Lgs. 21 giugno 2017 n. 108 è stata data attuazione, nell’ordinamento nazionale, alla Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, concernente l’ordine europeo di indagine penale.

In particolare, il provvedimento comunitario in argomento si pone nel solco delle iniziative europee volte a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione, tramite il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Lo stesso, pertanto, è essenzialmente volto a rispondere alla necessità dell’immediato riconoscimento reciproco dei provvedimenti intesi a impedire atti di distruzione, trasformazione, spostamento, trasferimento o alienazione di prove, mediante l’istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera.

Di conseguenza, le disposizioni europee disciplinano il c.d. OEI – Ordine Europeo di Indagine, in virtù del quale l’Autorità competente di uno Stato Membro richiede all’omologo organismo di altro Paese dell’U.E. il compimenti di specifici atti di indagine, volti all’acquisizione di mirati elementi di prova.

L’OEI è, sostanzialmente, una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’Autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato di emissione») per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo «Stato di esecuzione») ai fini di acquisire prove; lo stesso provvedimento può essere:

  • richiesto da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale;

  • emesso: in relazione a un procedimento penale avviato da un’autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione; nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale; nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale; in connessione con i procedimenti di cui sopra quando relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione1.

L’esecuzione dell’OEI può essere rifiutato dallo Stato terzo solo in determinati casi e, segnatamente, quando: il diritto dello Stato di esecuzione preveda immunità o privilegi che ne rendono impossibile l’esecuzione, ovvero norme sulla determinazione e limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione che ne renderebbero impossibile l’esecuzione; l’esecuzione leda interessi essenziali di sicurezza nazionale, metta in pericolo la fonte delle informazioni o comporti l’uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche; sia contraria al principio del ne bis in idem; sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine richiesto sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 6 TUE e della Carta; la condotta riguardo alla quale è stato emesso non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che riguardi un reato elencato nelle categorie tassativamente determinate dalla direttiva stessa2.

Qualora un OEI riguardi reati tributari, in materia di dogana e di cambio, l’autorità di esecuzione non rifiuta il riconoscimento o l’esecuzione a motivo del fatto che il diritto nazionale dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamento in materia di tasse, imposte, dogana e di cambio del diritto dello Stato di emissione.

Ciò premesso, il D.Lgs. n. 128/2017, in armonia con le richiamate disposizioni comunitarie, prevede che, per Ordine europeo di indagine penale si intende il provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convalidato dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell’Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili.

Nel caso di ordini di indagini provenienti da altro Stato, ai sensi dell’art. 4, il decreto di riconoscimento è emesso, nel termine di trenta giorni, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti, il quale, se si tratta, sostanzialmente di fattispecie illeciti connesse a criminalità organizzata e terrorismo3, ne informa il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per il conseguente coordinamento investigativo.

Nella situazione contraria (c.d. “procedura attiva”, disciplinata al Titolo III, dagli artt. 27 e ss.), è previsto che, nell’ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all’autorità di esecuzione; anche in tale circostanza, dell’emissione dell’ordine di indagine è data informazione al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti connessi a criminalità organizzata e terrorismo.

In entrambi i casi, l’Autorità di emissione può richiedere che, nella fase di esecuzione dell’ordine di indagine nell’altro Stato, sia consentita la partecipazione diretta ovvero di ufficiali di polizia giudiziaria. A tal fine, l’Autorità può promuovere la costituzione di una Squadra Investigativa Comune, disciplinata come noto dalla decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, cui è stata data attuazione con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 344.

Sia per quanto concerne la procedura passiva che quella attiva, l’ordine di indagine europeo può riguardare:

  • il trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all’estero di un atto di indagine o di prova;

  • l’audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito;

  • l’acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari, da effettuarsi con le modalità stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale;

  • l’acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale;

  • l’esecuzione di operazioni undercover, da svolgersi nel rispetto di quanto già disciplinato dall’art. 9 della Legge n. 146/2006, con la quale è stata data attuazione alla Convenzione Onu contro il crimine organizzato transnazionale stipulata a Palermo nel 2000;

  • il ritardo o l’omissione degli atti di arresto o di sequestro;

  • l’intercettazione di telecomunicazioni, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall’ordinamento interno;

  • l’esecuzione del provvedimento di sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato.

A tal ultimo riguardo, si richiama il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 35, attuativo della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, inerente l’esecuzione nell’Unione Europea dei provvedimenti di blocco o di sequestro probatorio. Tale provvedimento regola l’esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria di un altro Stato membro che dispongono il blocco o il sequestro di beni, senza la necessità della mediazione di un’autorità centrale; lo stesso come noto concerne sia per i provvedimenti di blocco o sequestro aventi finalità probatoria sia per quelli finalizzati alla successiva confisca e consente all’autorità giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, di richiederne il riconoscimento e l’esecuzione rivolgendosi direttamente all’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione.

21 agosto 2017

Nicola Monfreda e Serena Aveta

1 Cfr al riguardo il D.Lgs. n. 231/2001, concernente la responsabilità amministrativa delle società per fatti di reato.

2 Partecipazione a un’organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, riciclaggio di proventi di reato, falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro, criminalità informatica, criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, rapina organizzata o a mano armata, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e opere d’arte, truffa, racket ed estorsione, contraffazione e pirateria di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, traffico di veicoli rubati, violenza sessuale, incendio doloso, reati rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, dirottamento di aereo/nave, sabotaggio.

3 Delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p..

4 Con riferimento invece alle Squadre Investigative Comuni, il D.Lgs. n. 34/2016 prevede che le stesse vengano formate con la sottoscrizione di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della Repubblica e dell’autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti. L’atto costitutivo indica: i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Della squadra investigativa comune possono far parte uno o più magistrati dell’ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l’atto costitutivo. I membri distaccati sono i componenti della squadra appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla normativa nazionale; il direttore della squadra investigativa comune, scelto tra i suoi componenti. Quando della squadra fanno parte magistrati dell’ufficio del pubblico ministero, il direttore è indicato tra uno di essi; l’oggetto e le finalità dell’indagine; il termine entro il quale le attività di indagine devono essere compiute. La richiesta di istituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri con cui si intende istituire una squadra. Il procuratore della Repubblica che richiede l’istituzione della squadra investigativa comune ne dà informazione al procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.