Ai fini della compilazione del modello IVA TR, rileva anche l’IVA del 1' trimestre 2017?

la gestione del credito IVA e l’apposizione del visto di conformità: un riassunto degli ultimi chiarimenti del fisco sulla gestione del modello IVA TR, con particolare attenzione alla valutazione dei crediti IVA già richiesti per i trimestri precedenti

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_StressRecentemente, e precisamente dal 24 giugno 2017, con la conversione del D.L. n. 50/2017 nella Legge n. 96/2017 è stato introdotto un nuovo vincolo in tema di utilizzo in compensazione dei crediti erariali.

In effetti, come già asserito in occasione di un precedente intervento, c’era non poca perplessità sul fatto che la maggior garanzia derivante dall’apposizione del visto di conformità, riguardasse la dichiarazione annuale IVA, il modello TR nel caso di richiesta di rimborso dei crediti ma non il modello TR in caso di utilizzazione del credito IVA in compensazione orizzontale.

La Legge n. 96/2017 ha posto rimedio al vuoto normativo in tema di libero utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA risultanti dalle liquidazioni trimestrali esigendo appunto, anche in questo caso, l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

Il 31 luglio è scaduto il termine per presentare il modello TR relativo al I trimestre 2017, al fine di poter utilizzare in compensazione i crediti IVA sorti nel secondo trimestre 2017: venerdì 28 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 103/E per fornire delle risposte ai dubbi circa l’apposizione del visto.

In primo luogo l’Agenzia chiarisce che il visto di conformità è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a euro 5.000 annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione: l’apposizione del visto pertanto è necessaria a prescindere dall’effettivo o meno utilizzo del credito IVA.

La differenza che sussiste tra la dichiarazione annuale IVA e il modello TR, è che la dichiarazione annuale deve essere obbligatoriamente presentata e il contribuente può non sapere al momento della presentazione se utilizzerà l’eventuale credito in compensazione orizzontale oppure verticale: da qui l’obbligo di presentare la dichiarazione con il visto solo nel caso di effettiva utilizzazione in compensazione orizzontale del credito IVA. Al contrario, il modello TR non deve essere obbligatoriamente presentato e pertanto se viene fatto è perché l’intento è proprio quello di utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione verticale oppure di richiederlo a rimborso.

Chiarisce comunque l’Agenzia che laddove sia stato presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a euro 5.000 erroneamente senza apposizione del visto, l’utilizzo in misura inferiore a detto limite non ne inficerà la spettanza.

Secondo aspetto di fondamentale importanza fornito sempre con la Risoluzione n. 103/E, chiarisce come il limite di euro 5.000 annui per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti: pertanto l’importo indicato sull’istanza relativa al I trimestre 2017 concorre al limite di euro 5.000 annui, anche se non utilizzato in compensazione.

Per coloro i quali si fossero comportati diversamente da quanto chiarito con la Risoluzione n. 103/E e, ad esempio, avessero presentato il modello TR del secondo trimestre senza il visto non tenendo conto ai fini del limite di euro 5.000 anche dell’istanza TR del primo trimestre 2017, hanno la possibilità di presentare entro il 31 luglio 2017 un modello TR integrativo relativo al secondo trimestre 2017.

In ultimo, sempre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ad apporre il visto di conformità, possono essere anche i dipendenti delle società di servizi che siano anche iscritti negli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro anche in assenza dell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo.

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31 luglio 2017

Gianfranco Costa e Francesco Burzacchi