Occultamento documenti contabili: i reati tributari e fallimentari colpiscono insieme

non costituisce violazione del principio del ne bis in idem la condanna di un soggetto, in relazione alla medesima condotta di occultamento di documenti contabili, alla pena prevista per il reato tributario e a quella prevista per la bancarotta documentale

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_Guardia_Di_FinanzaLa Corte di Cassazione Penale, Sez. V, con la sentenza del 5 luglio 2017 n. 32367, ha affermato che non costituisce violazione del principio del ne bis in idem la condanna di un soggetto, in relazione alla medesima condotta di occultamento e/o distruzione di documenti contabili, per i distinti reati di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 e di cui all’art. 216, c. 1 della Legge Fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale).

La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato la configurabilità del concorso delle fattispecie criminose dianzi citate, stante in sostanza la completa diversità: del bene giuridico tutelato dalla stesse, visto che, mentre il reato penal-tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a salvaguardia dell’interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, la norma fallimentare è volta alla protezione dell’interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti; della fattispecie astratta e dell’elemento soggettivo.

Pertanto, al riguardo, non trova applicazione il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p.1, in ragione del quale, in caso di “concorso apparente2, trova applicazione, tra quelle che regolano la stessa materia, la sola disposizione speciale. Nel caso in trattazione, infatti, non si rinviene alcuna “identità del fatto”, la quale sussiste solo allorquando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

In estrema sintesi, mentre la norma tributaria sanziona l’impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi, o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, la disciplina fallimentare concerne la lesione degli interessi creditori, rapportato all’intero corredo documentale, risultando irrilevante l’obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative.

La fattispecie di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 indica quale oggetto della condotta le “scritture contabili” o i “documenti di cui è obbligatoria la conservazione” ai fini fiscali, che comprendono non solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell’impresa; di converso, la bancarotta fraudolenta documentale attiene ai libri previsti obbligatoriamente dall’art. 2214 c.c. (in primis libro giornale e libro degli inventari), nonché alle scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, indipendentemente dall’obbligo di conservazione fiscale, che consentano, tuttavia, la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Quest’ultimo reato, inoltre, trova applicazione sempre che sia intervenuto il fallimento e, pertanto, la sentenza dichiarativa di fallimento ne rappresenta elemento costitutivo.

Ciò posto, la Corte di Cassazione conclude che “i due fatti illeciti a confronto non sono i medesimi, sicchè non potendo applicarsi nella fattispecie l’incipit dell’art. 10, con conseguente assorbimento del meno grave reato fiscale in quello fallimentare, i due fatti – reato concorrono.”

21 luglio 2015

Nicola Monfreda e Serena Aveta

1 Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

2 Il concorso apparente si verifica allorquando la medesima condotta criminosa risulta, solo in apparenza, riconducibile a più fattispecie di reato, ma nella realtà ne integra una solo.