Le nuove regole dello split payment allargato: il ministero detta le istruzioni pratiche per la partenza

sono pronte le nuove regole dello split payment allargato: consentono alla P.A., società partecipate ed anche alle quotate, nella fase transitoria di adeguamento dei sistemi informatici, di ritardare il versamento dell’Iva

SpesometroIl decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 giugno 2017, avente ad oggetto la disciplina delle nuove regole dello split payment consente, nella fase transitoria, l’adeguamento dei sistemi informatici. Pertanto sarà possibile ritardare il versamento dell’Iva senza incorrere nell’irrogazione di sanzioni rispetto ai termini ordinari. La possibilità è prevista dall’art. 2, commi 2 e 3 del predetto decreto ministeriale.

Le pubbliche amministrazioni

Il comma 2 prevede che le pubbliche amministrazioni che applicano le disposizioni di cui all’articolo 17–ter del D.P.R. n. 633/1972 possono accantonare l’Iva relativa alle fatture passive non oltre il 31 ottobre 2017. In questo caso saranno accantonate le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017. Ad esempio se la Pubblica Amministrazione paga una fattura ricevuta e datata 27 agosto 2017 (soggetta a split payment), l’Iva non dovrà essere versata entro il 16 settembre. Nonostante l’esigibilità del tributo coincida con la data di pagamento (agosto) il versamento potrà essere effettuato entro il 16 novembre prossimo.

Il differimento dovrebbe riguardare anche le Pubblica Amministrazione che già applicavano lo split payment in quanto la finalità della diposizione è rendere possibile l’adeguamento dei sistemi informatici ai nuovi obblighi. Ad esempio la fattura ricevuta potrebbe riguardare una prestazione professionale ricevuta dall’ente che per le fatture emesse fino al 30 giugno 2016 non era soggetta al meccanismo della scissione. La novità giustifica il differimento del termine di versamento dell’Iva.

Il differimento del termine di versamento non dovrebbe riguardare le Pubblica Amministrazione che esercitano un’attività mista (istituzionale e commerciale). Infatti, in questo caso le fatture ricevute devono essere registrate sia nel libro degli acquisti, che in quello delle fatture il risultato ai fini della liquidazione è neutrale. La Pubblica Amministrazione considera in detrazione l’Iva sugli acquisti e allo stesso tempo ha un debito, di pari importo, per la fattura ricevuta annotata sul libro delle fatture. In questo caso l’importo dell’Iva a debito o a credito non varia. Quindi non sussiste alcuna esigenza di differire il versamento.

Questi enti, esercenti parzialmente un’attività di tipo commerciale possono invece fruire del differimento del versamento qualora intendano avvalersi della previsione del nuovo art. 5, c. 1, come modificato dal decreto ministeriale in commento. In questa ipotesi è possibile effettuare un versamento separato, con modello F24, senza considerare in detrazione alcuna somma. Analogamente a quanto previsto per gli enti della Pubblica Amministrazione che esercitano solo attività istituzionale è possibile anche in questo caso, differire il versamento alla data del 16 novembre 2017.

Le società partecipate o quotate: nuove regole dello split payment

La possibilità di differire il versamento dell’Iva riguarda le società (partecipate o quotate) che si trovano ad applicare il meccanismo per la prima volta trattenendo l’Iva all’atto del pagamento del fornitore.

Con riferimento alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica dall’1 luglio 2017 al 30 novembre 2017 il relativo versamento può essere effettuato entro il 18 dicembre 2018. Per le ragioni precedentemente illustrate il differimento del versamento dovrebbe riguardare esclusivamente il caso in cui le predette società intendano versare l’Iva trattenuta al fornitore separatamente rispetto alla “liquidazione Iva ordinaria”. In questo caso il tributo da versare sarà esattamente corrispondente all’importo trattenuto senza che sussista la possibilità di considerare in considerazione alcun importo a titolo di detrazione.

Viceversa qualora la società dovesse applicare la medesima tecnica contabile del reverse charge, annotando la fattura ricevuta sia nel libro degli acquisti, ma anche nel registro delle fatture emesse, la duplice registrazione darà luogo alla compensazione del debito e credito e quindi non sussiste alcuna esigenza di differimento dei termini di versamento.

3 luglio 2017

Nicola Forte