L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 8 giugno 2017 n. 65, analizza il limite complessivo delle svalutazioni crediti deducibili e, in particolare, facendo riferimento al secondo periodo dell’art. 106, comma 1, del Tuir, pone in rilievo che la deduzione non è consentita quando l’entità complessiva delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti risulta aver raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio sociale o periodo d’imposta.
In linea generale, appare opportuno evidenziare che i crediti rappresentano il diritto a ricevere un determinato ammontare sulla base di un contratto o di altra fonte prevista per legge e, come tali, soggiacciono al rischio di inesigibilità da parte del debitore.
Tale circostanza ne influenza la valutazione ai fini di bilancio, che deve essere effettuata in modo idoneo a registrare tempestivamente situazioni di perdita per inesigibilità.
La discrezionalità che caratterizza le vicende che interessano i crediti, in fase sia di valutazione, sia di gestione e realizzo, trova delle limitazioni procedurali in disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono.
Tali disposizioni sono contenute negli artt. 101, comma 5, e 106 del Tuir, la cui ratio trova palese giustificazione nell’esigenza di condizioni di certezza nell’ambito dell’individuazion