a fine mese avverrà la presentazione del primo modello IVA Tr per i crediti trimestrali IVA soggetti a visto di conformità: presentiamo le nuove norme in un articolo ricco di esempi pratici. L’articolo è tratto dalla nostra circolare settimanale, uno strumento molto utile
Con l’entrata in vigore della Legge n. 96/2017 di conversione della c.d. manovra correttiva (D.L. n. 50/2017), i contribuenti che vogliono utilizzare i crediti IVA periodici superiori a euro 5.000 in compensazione orizzontale, cioè per compensare altri tipi di imposte, sono obbligati ad apporre il visto di conformità sul modello TR.
A partire dal 23 giugno 2017, infatti, anche per i crediti IVA trimestrali è necessario osservare le medesime prescrizioni vigenti per i crediti emergenti dalle dichiarazioni annuali.
Giacché per luglio è fissata la prima scadenza di presentazione del nuovo modello TR appare utile riepilogare le regole sulle compensazioni, ovvero sulle richieste di rimborso, dei crediti emergenti da tali istanze infrannuali.
Le regole previgenti
Con la conversione in legge del D.L. n. 50/2017 sono state finalmente eliminate le distorsioni dovute alle precedenti disposizioni relative all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA, le quali escludevano – inspiegabilmente – dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti periodici, a prescindere dall’importo e dal loro utilizzo.
Già nel 2010 l’Amministrazione Finanziaria (cfr. Circolare n. 1/E/2010) aveva, infatti, testualmente precisato: “nell’ipotesi in cui il credito IVA trimestrale compensabile sia superiore a euro 15.000, non ricorre l’obbligo di apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale della norma prevede l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 241/1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”.
In altre parole fino al 23 giugno 2017 ci si trovava davanti ad un paradosso giuridico per cui per i crediti IVA periodici era ammessa la compensazione orizzontale senza limiti, mentre quelli annuali emergenti dalla relativa dichiarazione soggiacevano alle limitazioni imposte dal D.L. n. 78/2009 quali:
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obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione orizzontale di crediti IVA di importo superiore a una determinata soglia (in origine euro 15.000 e ora ridotta a euro 5.000);
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utilizzo ammesso solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di trasmissione telematica del modello dichiarativo;
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obbligo di utilizzare i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 utilizzati per le compensazioni.
In altre parole ci si poteva trovare in una situazione nella quale, nonostante elevati crediti trimestrali maturati dal contribuente e compensati orizzontalmente tramite la preventiva presentazione dei modelli TR, la dichiarazione annuale IVA recasse un credito complessivo (emergente in pratica dalla liquidazione del solo ultimo trimestre dell’anno) di importo inferiore alle soglie previste per l’apposizione del visto di conformità; di conseguenza nessun monitoraggio, né certificazione del credito prodotto e utilizzato nel corso dell’anno, si rendeva necessaria.
Al contrario, sarebbe potuto accadere che a fronte di crediti periodici di modesto importo, comunque evidenziati tramite la presentazione dei modelli TR durante il periodo d’imposta, emergesse dalla dichiarazione annuale un valore anche di poco superiore alla soglia, per il quale scattava l’obbligo di apposizione del visto di conformità.
Sul tema, dietro sollecitazione del CNDCEC (Circolare n. 14/IR/2010), l’Amministrazione Finanziaria aveva riconosciuto, con la Circolare n. 16/E/2011, l’esistenza – ai fini dell’applicazione delle regole previste dal D.L. n. 78/2009 – di due distinti plafond:
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quello relativo ai crediti trimestrali emergenti dai modelli TR;
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quello relativo al credito emergente dalla dichiarazione annuale.
Ad esemplificazione di quanto sopra, si esaminino le seguenti ipotesi….
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