Da oggi stop ai libretti di risparmio al portatore: esclusivamente nominativi

da oggi 4 luglio 2017 stop ai libretti di risparmio al portatore: tali strumenti, essendo equiparabili al contante, non possono essere più aperti da oggi (effetto delle nuove norme antiriciclaggio) e andranno trasformati in nominativi

pennaArriva lo stop ai libretti di risparmio al portatore. Si tratta nella sostanza di strumenti che potendo circolare in forma anonima sono mezzi di pagamento assimilati al denaro contante. Pertanto, con la finalità di prevenzione e di contrasto al riciclaggio di denaro dal 4 luglio i nuovi libretti potranno essere esclusivamente nominativi.

Non è previsto, quindi, un generale divieto di accendere un nuovo libretto a condizione che si conosca il nome e il cognome dell’intestatario e che lo stesso soggetto sia preventivamente identificato dalla banca nel rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Tuttavia le persone che attualmente detengono uno o più libretti al portatore avranno il tempo necessario per estinguerli. Il termine ultimo per l’estinzione è il 31 dicembre prossimo.

L’operazione di estinzione è relativamente agevole essendo necessario recarsi presso l’istituto di credito (o l’ufficio postale) ove risulta acceso il libretto. Deve però considerarsi che in occasione dell’operazione di estinzione potrebbero venire alla eventuali infrazioni poste in essere nei periodi precedenti.

La novità è entrata in vigore a seguito del decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva europea sul risparmio avente ad oggetto le limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore. Anche in passato, però, erano state previste e sono a tutt’oggi in vigore numerose limitazioni. Indipendentemente dal termine previsto per l’estinzione dei libretti del 31 dicembre 2018 è vietato, per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, di contenere un saldo pari o superiore a euro mille. Tuttavia è possibile detenere più libretti, ciascuno dei quali abbia un saldo fino a mille euro; in tal caso, è possibile trasferire liberamente una pluralità di libretti se l’importo complessivo non supera 2.999,99 euro.

Si consideri però il caso in cui un possessore di libretto non abbia mai preso in considerazione il limite del saldo, la violazione della disposizione sarà riscontrata allorquando il soggetto in questione si recherà presso l’istituto di credito al fine di estinguere il rapporto o trasformarlo in un libretto nominativo.

L’intermediario finanziario (banca o ufficio postale) che accerti l’infrazione, deve comunicarla alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Sul tema, la circolare 4 novembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la comunicazione in questione deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l’intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste Italiane S.p.A., del libretto al portatore; escludendosi, quindi, un obbligo, per l’intermediario, di accertare l’esistenza di libretti al portatore “irregolari” attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche.

La dimenticanza potrebbe costare molto cara alle persone fisiche. Alla violazione di quest’ultima prescrizione è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Dovranno quindi cambiare radicalmente le abitudini di molti italiani. Il libretto di deposito è ancora uno strumento di risparmio che attira l’attenzione di molti italiani, ma dal 4 luglio in avanti dovrà avere un nome e un cognome di riferimento.

4 luglio 2017

Nicola Forte