Controlli formali: l'iscrizione a ruolo senza avviso bonario

In caso di controlli formali delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta è legittima in quanto non è necessario una preventiva comunicazione di recupero (il cosiddetto avviso bonario) da inviare al contribuente

In tema di controlli formali delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta è legittima in quanto non è necessario una preventiva comunicazione di recupero.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 12129/2017 della Cassazione da cui emerge che l’attività dell’ufficio, qualora si origini da una verifica dei dati indicati dal contribuente e dalla incongruenze risultanti dagli stessi, non comporta valutazioni risultano legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta.

Accertamento tributario e iscrizione a ruolo senza avviso bonario

In tema di accertamento delle dichiarazioni la normativa attribuisce alcuni poteri agli uffici accertatori,. In particolare, in campo Iva il Dpr n. 633/1972, art. 54-bis, comma 2, attribuisce all’amministrazione finanziaria il potere di:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d’affari e alla liquidazione dell’imposta;

b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni;

c) verificare la tempestività dei versamenti dell’imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale.

Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l’attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente.

Il procedimento di controllo automatizzato dei dati, quindi, è effettuato senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle norme di legge di cui agli artt. 36-bis e 54-bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. nn. 100/E e 143/E del 2000, 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivi.

L’attività dell’Ufficio correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente non implica un’attività valutativa se la stessa deriva da una verifica dei dati indicati dallo stesso contribuente e dalle incongruenze dagli stessi risultanti (cfr. Cass.S.U. nn.17757 e 17758/2016)

Nel caso di specie la società contribuente ha impugnato la cartella di pagamento concernente l’Ires per l’anno 2005; in primo grado la CTP ha accolto il ricorso ritenendo che, trattandosi di recupero di credito di imposta, fosse necessaria la preventiva comunicazione al contribuente, decisione confermata in appello. L’ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione eccependo violazione degli art. 36-bis Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972.

I giudici della Corte hanno ritenuto che in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’ufficio accertatore, collegata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente accertato, ove prende origine da una verifica di dati indicati in dichiarazione da quest’ultimo e risultanti incongruenti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi dei citati articoli 36-bis e 54-bis, non essendo necessario “un previo avviso di recupero”.

La giurisprudenza ha affermato in varie pronunce che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo l’amministrazione finanziaria operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del Dpr n. 633/1972.

Pertanto allorché l’amministrazione finanziaria procede a una vera e propria interpretazione e valutazione dei dati indicati nelle dichiarazione tributarie, non si può più parlare di controllo automatizzato della dichiarazione, ma di autentico accertamento (cfr. Cass., nn. 17758/2016 e 2117/2008).

25 luglio 2017

Davide Di Giacomo