Le Sezioni Unite si esprimono sul termine di costituzione in giudizio e sulla ricevuta da depositare dopo la notificazione postale del ricorso o dell’appello.
Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga del servizio postale per la notificazione, decorre dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario
Le Sezioni Unite, con l’ordinanza 13452 del 29 maggio 2017, sciolgono le attese degli operatori del processo tributario su due dubbi di carattere procedurale, a vario titolo collegati a sanzioni di inammissibilità dell’atto introduttivo o della impugnazione svolta.
Da quando decorrono i termini dei ricorsi spediti via posta?
Il primo interrogativo riguardava, in riferimento ai ricorsi/appelli spediti con raccomandata postale, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, di cui all’art. 22, c. 1, e all’art. 53, c. 2, D.Lgs n. 546/92; occorreva interpretare, facendo luce tra due opposti orientamenti della Suprema Corte, se detto termine dovesse intendersi come decorrente dalla ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione del plico medesimo.
Va ricordato che l’indirizzo più rigoroso, quello cioè ancorato alla costituzione del ricorrente/ appellante entro 30 giorni dalla spedizione del ricorso/appello, era quello più risalente, mentre la giurisprudenza di legittimità più recente riteneva di affidare detto dies a quo a quello di ricezione di tali atti in capo alla controparte.
Ebbene, le Sezioni Unite (aderendo a questo secondo orientamento, inaugurato nel 2008 dalla sentenza n. 12185 e seguito nel 2011 dalla sentenza n. 9173 e poi da altre ancora) a riguardo hanno affermato il seguente principio di diritto:
“Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”.
L’organo giudicante è pervenuto a tale conclusione in base a plurime considerazioni.
In primis, è stato rilevato che dalla giurisprudenza della Corte EDU si trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (Omar vs. Francia; Beller vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (Faltejsek vs. Rep. Ceca) e, dunque a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale (Adreyev vs. Estonia; Reklous & Davourlis vs. Grecia; Efstathiou et autres vs. Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento dell’art. 6 CEDU (conf. Cass. n. 7645 del 2014).
Subito dopo il responso in rassegna ha rimarcato come debba perseguirsi l’adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile con la previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso mediante un assetto delle comunicazioni e delle notificazioni tale da consentire, comunque, l’impiego più largo possibile del servizio postale.
In tale ottica deve tenersi poi conto che nel processo civile ordinario l’art. 165 c.p.c. stabilisce che l’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, mentre se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.
Così come l’art. 369 c.p.c. stabilisce che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte di cassazione, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto1.
L’ordinanza n. 13452/2017 non lesina, in riferimento alla scelta intrapresa, altri elementi comparativi; precisamente:
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al processo amministrativo e all’’art. 45 del relativo Codice, laddove si stabilisce che “Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario” (conf. Cons. Stato, Sez. 4, 17.1.2017, n. 137);
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alla giustizia contabile e all’art. 180 del relativo Codice, laddove stabilisce che “Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo l’atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”.
Tuttavia, oltre ad altre comparazioni, la decisione diventa oltre modo incisiva quando rileva che non sembrano plausibili differenze tra le notificazioni postali e quelle effettuate con il ministero dell’ufficiale giudiziario ovvero mediante semplice consegna presso gli uffici dell’ente che ha emesso l’atto oggetto di impugnazione.
La stessa ordinanza sottolinea poi che la recente disciplina del c.d. reclamo/mediazione (art. 17-bis procedura tributaria) dispone espressamente che
“il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura” (comma 2).
Il che lascia evidentemente intendere come, ai fini della procedura di reclamo/mediazione, s’individui uno spatium deliberandi di novanta giorni che decorre dal perfezionamento della notifica con la ricezione del ricorso, onde far decorrere dalla scadenza un nuovo termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente.
La ricevuta da depositare dopo la notificazione postale del ricorso o dell’appello
Il secondo interrogativo rimesso al vaglio delle Sezioni Unite riguardava la rilevanza o meno, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato.
Anche in questo caso si era manifestato un contrasto giurisprudenziale; un certo indirizzo aveva argomentato che la rituale costituzione in giudizio del ricorrente richiede il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita, dell’originale del ricorso/appello notificato o di copia dello stesso spedito per posta, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, con la conseguenza che, in difetto di tale deposito, il ricorso/appello sarebbe inammissibile nè esso sarebbe sanabile per via della costituzione del convenuto; un altro indirizzo aveva osservato che il deposito, all’atto della costituzione, della ricevuta di spedizione è surrogabile mediante il deposito, sempre all’atto della costituzione, della ricevuta di ritorno, atteso che anche l’avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all’incombente, anche in considerazione del fatto che l’avviso di ricevimento del plico costituisce, pur sempre, atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c..
Ebbene, le Sezioni Unite (rivisitato il quadro normativo relativo alla regolamentazione della spedizione della raccomandate2) sottolineano che il tracciamento automatizzato con le macchine operatrici assicura la relazione intercorrente tra mittente e ufficio postale e tra questi ed il destinatario del plico, garantendo l’identità dei dati relativi a giorno e modi di spedizione tanto sul modulo per l’accettazione della raccomandata quanto sull’avviso di ricevimento, entrambi sempre generati dal sistema operativo di Poste Italiane.
In epoca più risalente e, comunque, laddove non vi sia, per qualsivoglia ragione, l’inserimento automatico e meccanografico dei dati di spedizione sull’avviso di ricevimento, resta compito tipico dell’agente postale (per osservare quelle ineludibili esigenze di certezza legale connaturate alla posta raccomandata secondo la normativa nazionale, internazionale e contrattuale) l’annotazione a propria cura o comunque il controllo del numero della raccomandata e della sua data di spedizione, tanto che la giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994; Cass. pen. 1996, 93, s.m.).
In conclusione, ove sull’avviso di ricevimento manchino in tutto in parte (ovvero siano d’incerta paternità) i dati alfanumerici sulla data e l’ufficio postale di accettazione, essi sono surrogati, con efficacia di atto pubblico anche in difetto di sottoscrizione, dal timbro datario dell’ufficio postale di partenza che attesti l’avvenuta consegna per l’inoltro in forme e modi equipollenti a quelli della ricevuta di spedizione, mentre si deve giungere a conclusione opposta nel il caso in cui numero, data e ufficio postale di accettazione non siano riportati con stampigliatura meccanografica dall’ufficio postale ovvero i dati alfanumerici sulla data e l’ufficio di accettazione non siano asseverati da timbro postale ma siano semplicemente manoscritti o comunemente dattiloscritti.
Alla luce di tutto ciò, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
5 giugno 2017
Antonino Russo
1 Nell’ordinanza viene precisato che, secondo dottrina e giurisprudenza pressochè unanimi nell’ordinario processo civile di cognizione e nel giudizio di legittimità, il termine finale per la costituzione della parte attrice o ricorrente si computa dalla data in cui si perfezione la notifica nei confronti della parte convenuta o intimata. Infatti si recentemente ribadito, in tema di appello civile, che “Il termine per la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., in relazione all’art. 165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione” (Cass. n. 1662 del 2016 e n. 9329 del 2010; conf. n. 10837 del 2007 anche riguardo al deposito del ricorso per cassazione).
2 D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 18 ; D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261; Codice postale (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) all’art. 37; Regolamento postale (D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655), art. 6; Condizioni generali del servizio postale di cui al D.M. 9 aprile 2001; D.M. n. 33894 del 2008, all’art. 2.