Manovra correttiva: variazione all'ACE ed incubo acconti IRES

la manovra correttiva di primavera ha ristretto l’agevolazione ACE già dal 2017: per i contribuenti che la utilizzano è in arrivo un perverso effetto di complicazioni contabili, in quanto gli acconti IRES-IRPEF per il 2017 devono tenere già conto della nuova normativa

Commercialista_Telematico_Post_1200x1200px_Manovra_Correttiva Un vero e proprio incubo sembra essere il calcolo dell’acconto IRES dopo che la recente manovra fiscale, sollecitata da Bruxelles, è stata approvata dal Governo. Si tratta del decreto legge n. 50 del 2017, che ha modificato i criteri di determinazione dell’ACE con effetti diretti sulla prossima dichiarazione dei redditi.

Infatti, se da una parte la riduzione del beneficio fiscale trova applicazione con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, i contribuenti dovranno tenerne conto ai fini del computo del prossimo acconto IRES la cui scadenza per il versamento è prevista per il giorno 30 giugno 2017.

La rilevanza già dal prossimo acconto dei nuovi criteri per il computo dell’ACE è prevista dall’art. 7, c. 4, del citato decreto legge. A tal proposito la disposizione prevede espressamente che “la determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società relativo al primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1”.

In buona sostanza il contribuente deve preventivamente rideterminare l’imposta teorica relativa al 2016, calcolata su di un reddito imponibile che tiene conto della minore ACE (anch’essa virtuale) e, successivamente, applicare l’aliquota prevista dalla legge.

In realtà la situazione è ancora più complicata in quanto il contribuente sarà obbligato ad effettuare un doppio ricalcolo. Deve tenere conto che con riferimento al periodo di imposta 2017 il rendimento nozionale diminuisce al 2,3%. Inoltre, sempre ai fini del calcolo dell’acconto, deve considerare l’incremento del patrimonio netto avvenuto nell’arco temporale 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2016 (per i contribuenti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Non dovranno essere considerati, invece, ai soli fini del computo degli acconti IRES 2017, gli incrementi del patrimonio netto avvenuti nel periodo di imposta 2011.

La novità, che troverà applicazione, nel periodo di imposta 2017 (per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), prevede che la base di calcolo dell’ACE (utili accantonati e conferimenti) debba essere determinata avendo riguardo agli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente e non più dall’1 gennaio 2011.

In pratica per effetto della modifica normativa, quindi dal 2017, le imprese dovranno sommare gli incrementi realizzati rispetto al patrimonio esistente alla data di chiusura del quinto esercizio precedente rispetto a quello per il quale si sta calcolando l’agevolazione. Per l’anno 2017 devono essere sommati gli incrementi patrimoniali rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. In buona sostanza rileveranno gli incrementi compresi nell’arco temporale 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2017.

Ai soli fini del calcolo dell’acconto del 2017, anticipando retroattivamente la nuova disciplina in sede di redazione del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta 2016, assumeranno rilievo gli incrementi del patrimonio netto nel periodo 2012-2016. Invece ai fini della determinazione del saldo IRES del 2016, assumeranno rilievo gli incrementi compresi nel più ampio arco temporale 2011-2016.

I contribuenti dovranno quindi applicare un doppio binario e, una volta determinata l’ACE per l’acconto 2017, applicando anche il rendimento nozionale del 2,3 per cento, dovranno considerare l’importo rideterminato in diminuzione del risultato civilistico rettificato dalla somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione. In questo modo si determinerà un imponibile figurativo e, di conseguenza, un’imposta figurativa da considerare quale base ai fini del computo dell’acconto IRES 2017.

E’ di tutta evidenza che, l’anticipata applicazione, ai fini del computo degli acconti, delle predette disposizioni, obbligherà il contribuente a tenere in linea due dichiarazioni dei redditi. La prima effettiva, e la seconda teorica. In pratica le esigenze di gettito hanno sacrificato le tanto invocate esigenze di semplificazione.

4 maggio 2017

Nicola Forte