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La normativa vigente
L’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, il c.d. “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha introdotto l’obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l’Assemblea nell’ambito della relazione annuale sul governo societario.
Nello specifico si ricorda che il predetto art. 6, al comma 2 prevede che:
“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.”,
ed al seguente comma 4:
“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.”
Le predette disposizioni devono essere applicate in via obbligatoria, dalle sole società a controllo pubblico, con termine ordinatorio fissato all’approvazione del bilancio d’esercizio 2016 con la conseguenza che l’organo amministrativo deve