La Valutazione del rischio di crisi aziendale con particolare attenzione alle società a partecipazione pubblica

per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni è obbligatorio valutare gli eventuali stati di crisi aziendale latenti, o già manifestatisi. Gli amministratori devono individuare i possibili indicatori di crisi da tenere monitorati…

  1. La normativa vigente

Commercialista_Telematico_Post_Tempo_Di_BilanciL’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, il c.d. “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha introdotto l’obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l’Assemblea nell’ambito della relazione annuale sul governo societario.

Nello specifico si ricorda che il predetto art. 6, al comma 2 prevede che:

Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.”,

ed al seguente comma 4:

Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.”

Le predette disposizioni devono essere applicate in via obbligatoria, dalle sole società a controllo pubblico, con termine ordinatorio fissato all’approvazione del bilancio d’esercizio 2016 con la conseguenza che l’organo amministrativo deve dar conto dell’implementazione delle predette disposizioni anche per l’esercizio 2016. A tal proposito, l’assemblea dei soci deve essere informata in sede di approvazione del bilancio circa le azioni poste in essere al fine di aderire a quanto normato dell’art. 6 e tale informativa supplementare deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio. Per le società che approvano un bilancio ordinario è opportuno che tale informativa sia integrata nella relazione sulla gestione, al contrario per chi redige il bilancio in forma ridotta ci si può limitare ad una sua approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale, quale allegato al bilancio in amministrazione trasparente.

Si rileva che, a seguito dell’introduzione della predetta normativa, Utilitalia (Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas) ha pubblicato un documento riportante le linee guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, c. 2 e dell’art. 14, c. 2 del D.lgs. 175/2016.

Le linee guida in questione evidenziano le modalità di determinazione della c.d. “soglia di allarme” attraverso il calcolo di cinque indici di performance, integrati da ulteriori due KPI che tuttavia non sono considerati indici di rischio, ma meri elementi di analisi del peso degli oneri finanziari.

  1. La dicotomia Insolvenza e crisi d’impresa

A parere dello scrivente, l’analisi delle condizioni di rischio di crisi aziendali, costituiscono un tema ben più complesso la cui risoluzione parte prioritariamente dall’identificazione della distinzione, ad oggi non ancora definitivamente normata, fra i termini insolvenza e crisi aziendale.

A titolo esemplificativo, a testimonianza dell’attuale stato di confusione nell’improprio utilizzo dei termini tecnici nella normativa vigente, che sottendono tuttavia condizioni sostanziali, si rileva come l’art. 160 l.f., inerente i requisiti per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, parificati sostanzialmente la condizione di crisi a quella di insolvenza asserendo all’ultimo comma quanto segue: “ai fini del primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”.

Anche per quanto attiene la nuova disciplina inerente la procedura di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi si riviene una generale confusione in merito alla sovrapposizione del termine impresa in crisi ed insolvenza. L’art. 1, indicante la natura e le finalità dell’amministrazione straordinaria, prevede, infatti, che la procedura concorsuale, dedicata alla grande impresa commerciale insolvente, ha finalità conservativa del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell’attività stessa. L’accesso alla procedura può infatti essere attuato:

  1. tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”);

  2. tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”).

In sostanza si induce a pensare che un’impresa insolvente sia in crisi e un’impresa in crisi sia insolvente, tanto da poter comunque essere possibile, anche per un breve periodo, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

E’ bene pertanto chiarire in modo preciso e puntuale, benchè ad oggi ancora non normato, il significato delle locuzioni crisi aziendale ed insolvenza.

L’insolvenza, a norma dell’art. 5 l.f., è una condizione statica ed irreversibile che prende atto al termine di un processo di crisi aziendale e pone la stessa nell’impossibilità definitiva di poter adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni contratte.

Al contrario, lo stato di crisi, rappresenta un condizione di temporanea illiquidità, che può anticipare l’insolvenza, senza tuttavia necessità o certezza alcuna circa una sua reale successiva manifestazione.

La crisi dunque non necessariamente conduce all’insolvenza, mentre quest’ultima è un effetto della crisi che rileva sulla complessiva capacità di adempiere le obbligazioni aziendali.

A conferma circa la necessità del rinnovamento dell’attuale Legge Fallimentare e di conseguenza anche dei termini tecnici e nozionistici in essa contenuti, si rileva come la Commissione Rordorf sia stata incaricata di definire un Disegno di Legge per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il predetto documento, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1 Febbraio 2017, è ad oggi al vaglio del Senato della Repubblica. Tuttavia, in esso all’art. 2 lett. c “Principi generali”, è esplicitamente definito uno degli obiettivi del Disegno di Legge ovvero:
“ introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’art. 5 del regio decreto 16 Marzo 1942, n.267.”

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