La stretta sulle compensazioni: la difficoltà a gestire gli adempimenti

in vista della scadenza del prossimo 16 maggio vediamo come gestire l’attività di studio per la gestione dei crediti fiscali da compensare in F24 e l’apposizione dei visti di conformità dopo l’approvazione delle nuove regole

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Gli effetti dovuti all’approvazione della Manovra avvenuta qualche giorno fa dal Governo possono essere in alcuni casi deflagranti. In molti casi gli operatori, professionisti ed imprese dovranno cambiare radicalmente le proprie abitudini.

Gli studi professionali rischiano di essere soffocati da una serie di adempimenti che crescono di mese in mese senza che nessuno se ne accorga. Le richieste dei clienti si moltiplicheranno e non potranno non essere accolte per evitare una prevedibile contrazione di liquidità dovuta alle rilevanti restrizioni introdotte nel sistema delle compensazioni tra crediti e debiti tributari.

Uno dei problemi che rischia di creare le maggiori difficoltà agli operatori è rappresentato dalla decorrenza, pressoché immediata, delle nuove disposizioni, ma andiamo con ordine.

La prossima scadenza del 16 maggior 2017

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 50/2017, avvenuta il 24 aprile scorso, le disposizioni sono subito applicabili. I contribuenti in possesso del numero di partita Iva (imprese e professionisti), che devono compensare (nel modello F24) crediti e debiti tributari, con il versamento di un importo anche minimo, non potranno più utilizzare il servizio di home banking messo a disposizione dal proprio istituto di credito.

La compensazione tra il credito e il debito tributario, anche se parziale, richiede l’utilizzo del software Fisconline o entratel. In molti casi i clienti avranno cognizione di non poter effettuare le compensazioni parziali in prossimità del 16 maggio, cioè in coincidenza della scadenza prevista per il versamento dell’Iva e delle ritenute. Gli studi professionali saranno “sepolti” dalle richieste e qualora queste non fossero tutte soddisfatte si determinerà un incremento del gettito senza arrivare a colpire i fenomeni fraudolenti.

In realtà l’Agenzia delle entrate ha fornito una possibile via di uscita con l’intento di gestire questa fase di passaggio per ciò che riguarda gli adempimenti secondo le nuove regole. La risoluzione n. 57/E del 4 maggio scorso ha fatto presente che, “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dall’1 giugno 2017.

Il visto oltre i 5.000 euro

Il decreto legge ha previsto una duplice modifica, sia sul versante Iva che su quello delle imposte sui redditi. E’ stato ridotto l’importo delle compensazioni superato il quale è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni.

Per ciò che riguarda i profili temporali e l’entrata in vigore delle disposizioni, che hanno ridotto la predetta soglia da 15.000 a 5.000 euro, è necessario fare riferimento al termine di scadenza previsto per l’invio (se anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, quindi il 24 aprile 2017). I termini previsti per l’invio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto sono scaduti il 28 febbraio scorso. Invece ai fini delle imposte sui redditi la scadenza coincide con il 30 settembre e, in alcuni casi, per le società di capitali con il 15 ottobre.

Le due diverse scadenze degli adempimenti, ed in particolare la circostanza che i termini per l’invio del modello siano scaduti ai fini dell’Iva, implica che l’entrata in vigore delle disposizioni possa essere diversa.

Ad esempio si consideri il caso in cui la dichiarazione Iva annuale del 2016 abbia riportato un credito di 8.000 euro. Al momento della presentazione il visto di conformità doveva essere apposto solo per importi superiori a 15.000 euro. Pertanto, se prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 il contribuente ha utilizzato in compensazione l’importo di 4.500 euro, ed ora intende utilizzare l’importo residuo di 3.500 euro, non sarà tenuto ad apporre il visto neppure tardivamente. Il contribuente era tenuto ad assolvere il visto secondo le regole in vigore all’atto della scadenza del termine per l’invio del modello. L’unico obbligo è rappresentato dall’utilizzo dei canali Fiscoline o Entratel per effettuare la compensazione. L’avvenuto superamento della soglia di 5.000 euro non obbliga il contribuente ad effettuare un’ulteriore presentazione del modello di dichiarazione già inviato (ai soli fini dell’apposizione del visto). La corretta della soluzione è stata confermata dalla citata circolare n. 57/E del 2017.

Il documento di prassi ha poi precisato che per tutti gli adempimenti aventi scadenza dal 24 aprile 2017, si applica la nuova disciplina. Pertanto se il contribuente deve presentare il modello di dichiarazione Iva annuale tardivamente, purché entro i 90 giorni successivi rispetto alla scadenza, ed il credito che intende utilizzare in compensazione supera 5.000 euro deve apporre il relativo visto. In tale ipotesi si applica la nuova soglia.

I termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap non sono ancora scaduti (alla data del 24 aprile scorso) Quindi è certamente possibile utilizzare i crediti in compensazione oltre il limite di 5.000 euro. In questo caso, però, trattandosi di un adempimento successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, il visto dovrà essere apposto, sia pure successivamente, rispetto alla compensazione oltre la nuova (e ridotta) soglia.

12 maggio 2017

Nicola Forte