La detrazione IRPEF per spese scolastiche e di istruzione

I limiti per le detrazioni IRPEF collegate alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione: ecco come cresceranno le detrazioni.

Con la Legge di Bilancio 2017 aumenta l’importo detraibile dall’Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (di cui art. 1 della L. 10 marzo 2000, n. 62).

In particolare, il comma 617 dell’art. 1 della Legge di Bilancio prevede la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, prevedendo che l’importo detraibile di € 400 sia aumentato nelle seguenti misure:

€ 564 per l’anno 2016

– € 717 per l’anno 2017

– € 786 per l’anno 2018

– € 800 a decorrere dall’anno 2019.

 

 

SPESE DETRAIBILI

Per quanto riguarda la tipologia di spese detraibili l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3 del 2 marzo 2016 ha chiarito che:

“le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis)”.

Pertanto, rientrano tra le spese detraibili:

– la tassa di iscrizione;

– la tassa di frequenza;

– la spesa per la mensa.

In merito alla spesa per la mensa l’Agenzia delle Entrate – con Circolare Ministeriale n. 18/2016 – ha chiarito che tale spesa è detraibile nel caso in cui il servizio sia reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Inoltre, non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per la detrazione fiscale della spesa è necessario conservare:

– la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento, con causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno;

– oppure l’attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento, nella quale sono indicati l’ammontare annuo della spesa sostenuta e i dati dell’alunno, ad esempio nei casi in cui il pagamento avvenga in contanti o con bancomat, ovvero con l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico.

Le spese possono essere detratte da parte del genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa, mentre in caso di intestazione del documento al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori, nella misura del 50%. In caso di sostenimento della spesa in misura diversa tra i genitori è comunque ammesso annotare sul documento di spesa una diversa percentuale di ripartizione.

Con la Risoluzione 4/8/2016 n. 68/E l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la detrazione di cui alla lett. e-bis), nel rispetto del limite massimo complessivo di spesa, anche relativamente alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali:

  • l’assistenza al pasto;

  • l’ante e il post scuola, considerato che gli stessi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Sono escluse e, quindi non sono riconosciute detraibili, le spese per il servizio di trasporto scolastico, anche se lo stesso sia fornito per sopperire ad un servizio pubblico inadeguato, per il collegamento abitazione–scuola e ritorno.

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Le spese per corsi di specializzazione sono detraibili a condizione che siano riconosciuti dall’ordinamento universitario. Non sono detraibili le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione.

Inoltre, come chiarito dalla Risoluzione ministeriale n. 8/803, non sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici, di strumenti musicali (per questi in particolare si veda però il cosiddetto “bonus Stradivari”), di materiale di cancelleria e per i viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza alle scuole.

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Dove indicare le spese di istruzione nella dichiarazione dei redditi

Le spese sostenute per l’istruzione secondaria e universitaria (oltre che le spese che sosteniamo finanziariamente per scuole di specializzazione post universitaria o corsi perfezionamento o formazione avanzata compresi i master, part time e full time) dovranno essere indicati:

– nel quadro RP – oneri dedubibili e detraibili – della dichiarazione dei redditi (ex modello UNICO) o quadro E del modello 730; se la spesa riguarda più di un alunno occorre compilare più righi da E8 a E10 del modello 730, riportando in ognuno di essi il codice 12 oppure 13 a seconda che si tratti di spese non universitarie oppure tali, e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della eventuale Certificazione Unica.

– nel quadro RE della dichiarazione dei redditi da parte dei professionisti (o artisti) titolari di partita IVA, qualora ovviamenti i suddetti corsi/master siano inerenti l’atttività professionale esercitata; nel quadro RG qualora si tratti di attività imprenditoriali in contabilità semplificata, sempre a condizione che ricorra l’inerenza, mentre saranno già indicate in bilancio le spese di chi adotta la contabilità ordinaria.

4 maggio 2017

Giovanna Greco