Contabilità per cassa: il principio fondamentale è improntato alla cassa ma con deroghe per la competenza

in vista dell’incontro a Roma dell’11 maggio prossimo con relatore il Dott. Filippo Mangiapane, continuiamo con i chiarimenti sulla contabilità semplificata per cassa; in questo intervento (di libero accesso per tutti) puntiamo il mouse sui residui di principio di competenza che sporcano e rendono difficoltosa da gestire la nuova contabilità per cassa

semplificate-2017La cd. Legge di Bilancio 2017, nel comma 17 e seguenti dell’articolo 1, Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, ha modificato il regime fiscale previsto per le imprese minori di cui all’art.66 del T.U. n. 917/86, introducendo, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata, il principio c.d. di cassa per la rilevazione dei componenti positivi e negativi di reddito, in luogo del c.d. principio di competenza, in modo tale da determinare i costi e i ricavi in base ai pagamenti effettuati ed agli incassi percepiti.

Le disposizioni introdotte intervengono altresì sulla disciplina di determinazione della base imponibile dell’IRAP, così che anche ai fini di detta imposta, rileva il nuovo criterio di cassa.

In forza delle novità introdotte, il reddito di impresa delle piccole imprese (art. 66 del T.U. n. 917/86) è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e proventi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’attività di impresa.

La differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa nonché, delle plusvalenze e delle sopravvenienze. Vengono invece portate in diminuzione, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti.

[libprof code=”58″ mode=”inline”]

Le modifiche apportate hanno comportato, altresì, la necessità di rivedere gli obblighi di tenuta dei registri contabili, previsti dall’art. 18 del D.P.R. n.600/73.

Trattasi, come espressamente dichiarato dalla relazione illustrativa al DDL di bilancio 2017, di “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa“.

In particolare, osserva la circolare n.1 1 del 13 aprile 2017, emanata a chiarimento delle norme introdotte, “la determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata risponde all’esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. credit crunch. In tal modo, il legislatore ha inteso, altresì, avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando – analogamente a quanto già previsto per le attività professionali – esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati”.

Proprio per le particolarità del regime, avvalendoci delle istruzioni di prassi appena diramate, puntiamo la nostra attenzione sui componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di cassa e su quelli che concorrono, invece, secondo il criterio di competenza.

continua a leggere nel PDF…

Scarica il documento