dedichiamo questo approfondimento alla gestione delle spese di manutenzione nella contabilità semplificata per cassa: per tali spese vale il principio di cassa oppure no?
L’Agenzia delle entrate, dopo i primi chiarimenti sul nuovo regime di cassa forniti nel corso del Telefisco 2017 e previsto per le imprese minori dalla legge di bilancio del 2017, è tornata sul tema con la Circolare n. 11/E del 13 aprile scorso.
Sono stati affrontati diversi punti, ma le indicazioni più interessanti hanno riguardato l’individuazione dei componenti positivi e negativi relativamente ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore.
Preliminarmente la Circolare in rassegna ha precisato che “nonostante la soppressione dell’espresso richiamo ai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, prima recato al comma 3 dell’articolo 66 del testo unico, è da ritenere che lo stesso articolo 66, laddove richiami l’applicazione di specifiche norme del TUIR, rinvii per queste ultime anche ai loro criteri ordinari di imputazione temporale”. In questi casi l’interprete dovrà verificare se, sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore, sia applicabile il criterio di cassa o di competenza considerato che il nuovo “sistema” di determinazione del reddito delle imprese minori è comunque “misto”, cioè improntato alla cassa. Ad esempio gli oneri fiscali e contributivi di cui all’art. 99, cc. 1 e 3 del TUIR sono deducibili, come pure in passato, nell’anno in cui avviene il pagamento. L’art. 66 richiama espressamente l’articolo 99 che, anche prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio del 2017, subordinava la deducibilità all’avvenuto pagamento degli oneri. Ad esempio il contribuente può considerare in deduzione il 20%ell’IMU nell’anno di pagamento, ma il criterio di cassa, come ricordato, non è variato rispetto al passato.
La circolare ha chiarito definitivamente i criteri di deducibilità delle spese di manutenzione. Gli operatori non sapevano come comportarsi in quanto nel corso del Telefisco 2017 non era stata fornita alcuna indicazione.
A tal proposito la Circolare ha osservato come l’articolo 66, comma 2, del TUIR, nel richiamare l’art. 102 fa esclusivamente riferimento alla disciplina degli ammortamenti e non ha inteso affermare l’applicazione di tutto il contenuto della predetta disposizione. Conseguentemente, secondo questa indicazione, le spese di manutenzione ordinaria si considerano deducibili nel periodo di imposta di pagamento, sia pure nei limiti del plafond del 5% previsto dall’art. 102. In questo caso, quindi, trova applicazione il nuovo principio di cassa. “Diversamente, in considerazione del principio di analogia di trattamento fiscale dell’acquisto dei beni in proprietà e in leasing, si è dell’avviso che i canoni di leasing siano deducibili in capo alle imprese a norma del comma 7 dell’articolo 102 del TUIR. Quindi, anche il maxi-canone di leasing deve essere dedotto per competenza, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento”.
La soluzione è pienamente condivisibile. D’altra parte sarebbe stato paradossale affermare che le imprese minori avrebbero potuto considerare in deduzione i canoni di locazione finanziaria in base ad un criterio di cassa puro, diversamente dagli esercenti arti e professioni che, sulla base dell’art. 54 del TUIR, considerano in deduzione i medesimi canoni in base agli importi maturati, quindi per competenza.
Ulteriori chiarimenti hanno interessato anche le spese di pubblicità e di ricerca. Il documento di prassi in commento ha osservato come a seguito delle modifiche al codice civile, apportate dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, i predetti oneri non siano più capitalizzabili. Conseguentemente in questo caso trova applicazione un principio di cassa puro e la deduzione del costo in un’unica soluzione può essere fatta valere nel periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento.
20 aprile 2017
Nicola Forte