
Con la circolare n. 41 dell’1 marzo 2017 l’INPS ha illustrato le modalità di applicazione dell’incentivo, c.d. “Bonus Sud”, introdotto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, emesso per le assunzioni di soggetti disoccupati previsti dall’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015.
Tale incentivo può essere richiesto all’INPS mediante presentazione di una domanda preliminare di ammissione all’incentivo; a tal fine, le istruzioni INPS prevedono che occorre avvalersi esclusivamente del modulo di istanza online denominato “B.SUD”, disponibile all’interno del’applicazione “DiResCo - Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente”.
La compilazione di tale modulo elettronico richiede anche l’indicazione dei precedenti aiuti “de minimis” fruiti dal datore di lavoro, indicazione che presenta alcuni inconvenienti in quanto, in presenza di aiuti de minimis rappresentati dall’utilizzo delle deduzioni IRAP, non sono mai stati chiariti i seguenti aspetti:
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chi deve intendersi come “ente erogatore”,
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quale data occorre indicare come “data di erogazione”.
Per affrontare tali questioni, può risultare utile ripercorrere gli aspetti salienti della disciplina de minimis.
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