I rimborsi IVA inferiori a 30mila euro non necessitano di garanzie

la recente circolare omnibus illustra la semplificazione per cui si possono ottenere rimborsi IVA inferiori a 30mila euro senza ulteriori adempimenti, in particolare il contribuente non deve presentare garanzie

EbookL’Agenzia delle entrate ha confermato con la circolare n. 8/E del 7 aprile scorso le interpretazioni fornite in occasione del Telefisco 2017 relative ai principali provvedimenti di fine anno. Una delle indicazioni ha interessato l’innalzamento della soglia da 15.000 a 30.000 euro per ottenere i rimborsi Iva senza alcun ulteriore adempimento e quindi senza prestare la garanzia prevista, secondo la disciplina ordinaria, per la restituzione delle eccedenze.

La novità è stata prevista dall’art. 7–quater, c. 32, del decreto legge 22 ottobre 2016 introdotto in sede di conversione. Ancora una volta si è posto il problema relativo all’applicabilità della disposizione alle procedure di rimborso in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore della novità.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la disposizione di maggior favore trova applicazione, sia pure in presenza di determinati presupposti, anche alle istanze di rimborso presentate anteriormente all’entrata in vigore della novità. A tal proposito è necessario seguire i criteri indicati dalla circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, avendo riguardo alle disposizioni di semplificazione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che in precedenza avevano già modificato l’art. 38–bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

La circolare n. 8/E in commento ha precisato che l’innalzamento della soglia trova applicazione anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della misura). Pertanto, per quanto riguarda le istanze già presentate, i cui importi da rimborsare richiedevano (in passato) la garanzia, “l’ufficio o l’agente della riscossione non procede a richiederla ovvero, se già richiesta, laddove il contribuente non vi abbia già provveduto, non è tenuto a presentarla”. A tal proposito è stato ancora precisato che non è necessario integrare la dichiarazione annuale Iva con l’apposizione del visto di conformità o presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 38–bis, c. 3 del decreto Iva, al fine di beneficiare dell’esonero dalla garanzia.

La disposizione in rassegna non dà luogo ad alcun effetto con riferimento alle procedure di rimborso già concluse per le quali le somme richieste sono già state erogate previa presentazione della relativa garanzia. Conseguentemente le garanzie già prestate non possono essere restituite.

Invece la disposizione ha effetto con riferimento al computo degli interessi eventualmente sospesi a seguito del ritardo della consegna delle garanzie. In tale ipotesi la circolare precisa che l’incremento del limite a 30.000 euro dà luogo alla fine del periodo di sospensione degli interessi che riprendono a decorrere dal momento di entrata in vigore del testo novellato dell’art. 38–bis del D.P.R. n. 633/1972, quindi dal 3 dicembre 2016.

L’esonero dalla presentazione delle garanzie, sia pure per l’erogazione dei rimborsi di importi non superiori a 30.000 euro rappresenta, indubbiamente, una rilevante semplificazione. Resta però da comprendere la possibile introduzione di nuove limitazioni alla compensazione dei crediti di imposta con i debiti tributari che dovrebbero trovare collocazione nella manovra che Bruxelles ha chiesto all’Italia per mettere in sicurezza i conti pubblici e che sarà presentata dal Governo nella settimana. E’ quindi possibile che nuove limitazioni rendano più difficili in futuro le compensazioni tra crediti e debiti tributari.

11 Aprile 2017

Nicola Forte