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L’articolo 23, nota 3, Tariffa , Titolo VIII , del DPR 26 ottobre 1972, n.641, prevede l’obbligo per le sole società di capitali di versare annualmente la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali; tale tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’iva dovuta per l’anno precedente e quindi entro giovedì 16 marzo 2017
Giovedì 16 marzo 2017 è l’ultimo giorno utile per il pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali. La tassa annuale deve essere versata da:
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Società per azioni;
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S.a.p.a.;
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Società a responsabilità limitata;
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Società consortili a responsabilità limitata;
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Aziende speciali e consorzi tra enti territoriali .
Secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare ministeriale del 3 maggio 1996, n.108/E, sono obbligate al pagamento della tassa in commento anche:
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le società in liquidazione;
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le società sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che vi sia l’obbligo di tenuta dei libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice Civile.
Per converso sono esonerate dal pagamento della tassa annuale:
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le società cooperative e di mutua assistenza;
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le società di capitali dichiarate fallite;
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i consorzi che non hanno assunta la forma di società consortili.