Imputazione degli utili e delle perdite d’esercizio nella Società in Accomandita Semplice

di Giancarlo Modolo

Pubblicato il 20 marzo 2017

anche nelle società di persone occorre gestire e contabilizzare il risultato d'esercizio: in questo articolo analizziamo nel dettaglio la gestione di utili e perdite nella società in accomandita semplice: attenzione agli effetti sui soci, possono essere perversi - l'articolo è corredato di esempi pratici

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Il trattamento del riparto delle perdite ai soci accomandanti ed accomandatari delle società in accomandita semplice è regolato da specifiche regole e modalità normative particolari.

I disposti normativi di riferimento:

  • ai fini civilistici, vengono individuati nell’art. 2313 del codice civile che regola la responsabilità patrimoniale dei soci delle società in accomandita semplice, stabilendo espressamente che:

- i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; e:

- i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita;

  • ai fini fiscali, sono l’art. 8, comma 2, e l’art. 5 del Tuir.

Specificamente, quest’ultimo si riferisce all’attribuzione degli utili, ma è anche richiamato in modo esplicito dallo stesso art. 8, comma 2, che stabilisce che “Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’art. 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’art. 5. Per le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari”.

A sua volta, l’art. 8, comma 2, del Tuir si divide in due periodi:

  • nel primo, individua il criterio di ripartizione delle perdite delle società di cui al citato art. 5 puntualizzando che le perdite devono essere imputate ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, che appare in palese contrasto con quanto previsto dalla norma civilistica poiché, l’imputazione fiscale delle perdite avviene non in relazione a quanto stabilito nell’atto costitutivo, ma in base alla quota di partecipazione agli utili, che, ai fini pratici, può dare origine ad effetti distorsivi nell’ipotesi di risultati di esercizio altalenanti;

  • nel secondo, specifica una modalità procedurale particolare per le società in accomandita semplice, in quanto, coerentemente con il disposto civilistico, sancisce che le perdite della società in accomandita semplice che eccedono il capitale sociale devono essere imputate ai soci accomandatari, soci che rispondono solidalmente e illimitatamente.

Modalità di imputazione ai fini fiscali

Nel caso di partecipazione in una società di tipo personale avente:

  • la sede legale;

  • la sede amministrativa;

  • l'oggetto principale dell'attività;

nel territorio dello Stato, si deve tener conto, come regola generale, dell'ammontare della quota di reddito spettante al dichiarante (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento), anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che deve essere indicato tra le variazioni in diminuzione).

Se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota, per evidenti e logici motivi, deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione.

Infatti, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, i redditi relativi:

  • alle società semplici,

  • alle società in nome collettivo,

  • alle società in accomandita semplice,

  • alle società di fatto,

  • alle società di armamento,

  • alle società equiparate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice,

le quali hanno la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato, devono essere imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

Al riguardo, è bene porre in rilievo che:

  • ai sensi del disposto normativo citato, le quote di partecipazione agli utili si devono presumere uguali se da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente;

  • il criterio da seguire per i redditi di partecipazione in società personali è quello di competenza e non quello dell'effettiva percezione o di cassa.

Per meglio illustrare le modalità pratiche da osservare nella compilazione della dichiarazione dei redditi si ritiene utile presentare un caso numerico....

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