Contribuenti con falsa residenza estera, attenzione alle liste So.no.re.

il Fisco italiano sta elaborando le liste so.no.re. di contribuenti che hanno spostato formalmente la loro residenza all’estero, magari in un paradiso fiscale, ma che poi continuano a risiedere in Italia

Voluntary DisclosureSi prepara una lotta contro il tempo al fine di evitare accertamenti salati per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in paesi a fiscalità privilegiata a decorrere dal 01.01.2010.

Per costoro, il rischio accertamento è confermato! Pertanto, la notifica di un accesso, ispezione, verifica fiscale (anche a seguito di una richiesta di gruppo) sarà causa ostativa per l’adesione alla procedura “voluntary disclosure bis”, con il conseguente effetto sfavorevole, quello di perdere tutti i benefici della riduzione delle sanzioni in procedura VD Bis.

Infatti, il comunicato stampa di ieri dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato che saranno attuati nuovi controlli su patrimoni e redditi esteri (sfuggiti dal monitoraggio fiscale) per i soggetti che, a decorrere dal 01.01.2010, hanno trasferito la residenza in paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 (la Svizzera è ancora nelle Black List per le persone fisiche).

Il comunicato stampa è chiaro!! L’alert che legittima l’Autorità competente (Agenzia delle Entrate) ad utilizzare lo strumento di scambio di informazioni (richieste di “gruppo” o “individuali”) potrebbe già provenire dalle banche dati dell’anagrafe tributaria e questo potrà accendere i fari sui soggetti che non hanno ancora aderito alla Voluntary Disclosure del 2015 e della Voluntary Disclosure Bis.

Precisiamo che nelle liste selettive (introdotte dalla Legge 193/2016), i “so.no.re.” saranno aggregati in gruppi e valutati attraverso criteri ed elementi indiziari di “presunzione di residenza” e “permanenza sul territorio Italiano”.

Come infatti suggerito anche dalle linee guida del progetto BEPS dell’OCSE (Action 7) in ambito di stabile organizzazione personale, la sostanza deve prevalere sulla forma – ppincipio comune del diritto tributario internazionale.

In conclusione, riguardo alla Svizzera, l’Agenzia delle Entrate non bada a ciance e va sul concreto, indipendentemente dal fatto che i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Svizzera sono muniti di regolare Permesso B (in quanto assunti a tempo indeterminato dalla società da loro medesimi creata).

Il contribuente che ha trasferito la residenza all’estero e mantiene intestazione di contratti di utenze attive (elettriche, gas, telefoniche), intestazione di proprietà e disponibilità di veicoli, anche per mezzo della “fiduciaria” è sintomatico di una permanenza sul territorio.

Le liste selettive considereranno anche i legami affettivi, i parenti del nucleo familiare residenti in Italia e la titolarità di P.Iva in Italia, quali criteri di formazione delle liste “SO.NO.RE.” le quali daranno corso allo scambio di informazioni su richiesta con apertura di accertamento fiscale e rischi conseguenti (maggiorazione delle sanzioni, misure coercitive di blocco, sequestri preventivi…).

7 marzo 2017

Andrea Lupini