ogni inizio di anno si ripropone per i contribuenti titolari di partita IVA la questione relativa a quale regime di determinazione di imposta poter adottare; nel 2017 la scelta è ancora più complessa in quanto è arrivata la nuova contabilità semplificata: è possibile, se ero in semplificata, passare al forfettario? O, viceversa, restare forfettario o passare alla semplificata?

Ogni inizio di anno si ripropone per i contribuenti titolari di partita iva la questione relativa a quale regime di determinazione di imposta poter adottare: è possibile, se ero in semplificata, passare al forfettario? O, viceversa, restare forfettario o passare alla semplificata?
Le risposte a queste domande hanno la loro radice nella norma che disciplina le opzioni; si tratta del DPR n. 442 del 1997, che al suo articolo 1 comma 1 dispone:
"L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative".
Lo stesso DPR, all'articolo 3 comma 1, prevede che
"L'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili."
La "chiave di volta" in tema di esperibilità delle scelte ad inizio d'anno sta proprio nell'ultimo capoverso dell'articolo 1 comma 1, il quale sostanzialmente permette di riformulare una scelta qualora le condizioni a base della stessa (ossia la norma che disciplina il regime da scegliere) siano variate.
Vediamo allora le varie situazioni prospettabili e le possibilità di scelta da parte del soggetto iva interessato.
LE OPZIONI PER I PROFESSIONISTI
Premessa fondamentale è che nel 2017 non sono state modificate le regole di determinazione del reddito dei forfettari, sicchè i presupposti dell'art. 3 comma 1 ("azzeramento" dell'opzione 2016 esercitata) non sussistono.
Un professionista semplificato 2016 può passare a forfettario 2017?
La risposta a questa domanda dipende dal motivo per cui il professionista nel 2016 era in semplificata, dovendo infatti verificare se tale situazione era frutto di scelta o di obbligo (in questo caso frutto dunque della mancanza dei requisiti di legge per essere forfettario): solo nel secondo caso il professionista, nel ricorso ovviamente delle condizioni di accesso, potrà fruire del regime forfettario pur essendo stato in semplificata nel 2015. Ciò in quanto nel 2015 non ha espresso alcuna opzione, essendosi limitato a seguire l'unico regime di imposta che i suoi requisiti soggettivi gli permettevano.
Nel caso in cui invece avesse optato per il regime semplificato nel 2016, si troverà, art. 3 comma 1, vincolato a tenerlo fino al 2018 (tranne che nel 2018 cambieranno le regole del regime forfettario), per cui non potrà decidere di divenire forfettario nel 2017.
Al riguardo, si precisa che nessuna rilevanza ha il regime adottato nel 2014, posto che la nota modifica del regime forfettario avvenuta nella legge di stabilità per il 2016 (L. n. 190/16) ha di fatto "resettato" la validità delle scelte effettuate nel 2015, sicchè nel 2016 il comportamento del contribuente è valso come nuova opzione, a validità triennale.
Un professionista forfettario 2016 può passare a semplificato 2017?
Questa risposta è senz'altro positiva, posto che il regime forfettario è quello naturale, sicchè è sempre possibile uscirne per fruire di altro regime.
Un professionista minimo 2016 può passare a forfettario 2017?
Il regime dei cc.dd. minimi (art. 27 D.L. 98/11) non prevede termini obbligatori di permanenza, sicchè è da ritenere senz'altro possibile questo passaggio tra regimi.
Un professionista minimo 2016 può passare a semplificato 2017?
Per lo stesso motivo detto al punto precedente, è da ritenere senz'altro possibile questo passaggio tra regimi.
LE OPZIONI PER GLI IMPRENDITORI
Nel caso delle imprese, il 2017 ha senz'altro registrato una modifica addirittura strutturale nella determinazione del reddito, posto che come è noto si passa dal criterio basato sulla "competenza" a quello basato sulla "cassa" (anche se non "pura", come del resto avviene per i professionisti). Il regime semplificato è il regime opzionale, essendo naturale solo quello forfettario; pertanto, si realizzano pienamente i presupposti dell'art. 3 comma 1 ("azzeramento" dell'opzione 2016 esercitata).
Un imprenditore semplificato 2016 può passare a forfettario 2017?
In base a quanto detto in premessa, è indubbio che l'impresa in semplificata potrà senz'altro passare al regime forfettario, purchè, ovviamente, ne presenti i requisiti dimensionali. L'opzione fatta nel 2016 per il regime semplificato non spiega i suoi effetti oltre l'anno 2016, in presenza appunto di modifiche allo stesso.
Un imprenditore forfettario 2016 può passare a semplificato 2017?
Questa risposta è senz'altro positiva, posto che il regime forfettario è quello naturale, sicchè è sempre possibile uscirne per fruire di altro regime.
Un imprenditore minimo 2016 può passare a forfettario 2017?
Il regime dei cc.dd. minimi (art. 27 D.L. 98/11) non prevede termini obbligatori di permanenza, sicchè è da ritenere senz'altro possibile questo passaggio tra regimi.
Un imprenditore minimo 2016 può passare a semplificato 2017?
Per lo stesso motivo detto al punto precedente, è da ritenere senz'altro possibile questo passaggio tra regimi.
Danilo Sciuto
10 febbraio 2017
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