Imprese minori soggette alla contabilità per cassa: ecco cosa cambia dopo Telefisco 2017

proponiamo una guida di otto pagine alla contabilità semplificata per cassa: i casi in cui si continua a seguire il principio di competenza nella determinazione del reddito d’impresa, il dubbio sui servizi ultimati nel 2016 e incassati nel 2017, le assegnazioni di beni ai soci, le rimanenze di lavori in corso su ordinazione, l’IRAP

SpesometroCome è noto, la Legge di Bilancio 2017, nel comma 17 e seguenti, dell’articolo 1, della L. n. 232 dell’11 dicembre 2016, ha modificato il regime fiscale previsto per le imprese minori di cui all’art. 66 del T.U. n. 917/86, introducendo, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata1, il principio c.d. di cassa per la rilevazione dei componenti positivi e negativi di reddito, in luogo del c.d. principio di competenza, in modo tale da determinare i costi e i ricavi in base ai pagamenti effettuati ed agli incassi percepiti.

Le disposizioni introdotte intervengono altresì sulla disciplina di determinazione della base imponibile dell’IRAP, così che anche ai fini di detta imposta, rileva il nuovo criterio di cassa.

In forza delle novità introdotte, il reddito di impresa delle piccole imprese è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e proventi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’attività di impresa2.

La differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa nonché, delle plusvalenze e delle sopravvenienze. Vengono invece portate in diminuzione, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti.

Le modifiche apportate hanno comportato, altresì, la necessità di rivedere gli obblighi di tenuta dei registri contabili, previsti dall’art. 18 del D.P.R. n.600/73.

Dal punto di vista normativo, la lettera b del medesimo comma 1, dell’articolo 5 in esame, intervenendo sul comma 3 dell’articolo 66 del T.U. n. 917/867: al numero 1, modifica il riferimento ai commi dell’art. 109 del TUIR (in tema di norme generali sui componenti del reditto d’impresa) applicabili alle imprese minori, in coerenza con l’introduzione del principio di cassa; al numero 2 sopprime, per motivi di coordinamento, gli ultimi due periodi del predetto art. 66 che consentono ai soggetti in regime di contabilità semplificata di dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a 1.000 euro, nell’esercizio in cui ricevono il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi come previsto ordinariamente dall’art. 109, c. 2, lett. b, del citato T.U.n.917/86. Infatti, una siffatta previsione non ha più ragion d’essere in un regime per cassa.

Avvalendoci delle primi indicazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017, analizziamo gli aspetti di maggior rilievo.

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