I primi chiarimenti sullo spesometro trimestrale

ieri l’Agenzia ha iniziato a chiarire alcuni aspetti pratici dello spesometro trimestrale: gli esoneri sono minimi e sembrano destinati solo a imprenditori agricoli in regime d’esenzione, contribuenti minimi e forfettari; l’adempimento appare estremamente gravoso per gli studi professionali

ivaL’Agenzia delle entrate – tra i tanti chiarimenti forniti nel corso del Telefisco 2017 – si è espressa anche a proposito del nuovo spesometro trimestrale. E’ stato precisato che i contribuenti che si sono avvalsi del regime di vantaggio (regime dei minimi) e del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014 non sono tenuti al nuovo adempimento. I chiarimenti non sono però pienamente soddisfacenti in quanto le indicazioni non hanno delimitato con certezza il “perimetro” applicativo della nuova disposizione.

L’Agenzia delle entrate, nel rispondere ad uno specifico quesito, che chiedeva quali fossero i soggetti obbligati all’adempimento, ha ribadito che il nuovo obbligo è pressoché generalizzato. L’unico esonero previsto espressamente dal novellato testo dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 riguarda gli imprenditori agricoli ex art. 34, c. 6 del decreto Iva (che si avvalgono del regime di esonero) ubicati in zone montane.

L’Amministrazione finanziaria ha però precisato che, sia pure in via interpretativa, non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture attive e passive i contribuenti che si sono avvalsi del regime dei minimi e i forfetari. Ciò in quanto, in via generale, i predetti contribuenti non sono tenuti agli adempimenti Iva.

L’indicazione è sicuramente positiva, ma continuano a permanere una serie di dubbi, che con la risposta sono stati ulteriormente alimentati, sui soggetti effettivamente esonerati. Ad esempio le incertezze riguardano gli enti associativi e le associazioni sportive dilettantistiche che si sono avvalse del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991. I medesimi dubbi riguardano le società di capitali non lucrative aventi quale oggetto l’esercizio di attività sportive dilettantistiche.

In questi casi, i predetti enti associativi sono esonerati dagli obblighi di registrazione delle fatture di acquisto e non devono presentare la dichiarazione Iva annuale. L’emissione della fattura è però obbligatoria con riferimento alle sponsorizzazioni e alle prestazioni pubblicitarie. Inoltre l’Iva, anche se determinata sulla base di criteri forfetari, deve essere versata periodicamente per ognuno dei quattro trimestri di riferimento. E di tutta evidenza, quindi, che i predetti enti associativi, pur potendo fruire di un regime forfetario semplificato, assumono la qualifica di soggetti passivi ai fini Iva. Sono così previsti una serie di obblighi, anche se “ridotti” rispetto ai contribuenti definiti “ordinari”, cioè che liquidano l’imposta sul valore aggiunto analiticamente. Per tale ragione non è chiaro se, diversamente dai minimi e dai forfettari, gli enti associativi che si sono avvalsi del predetto regime forfetario di cui alla citata legge n. 398/1991 siano o meno obbligati ad effettuare la comunicazione periodica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute. E’ auspicabile che l’Agenzia delle entrate fornisca i necessari chiarimenti circa l’effettiva portata dell’esonero.

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Nel corso di Telefisco 2017 l’Agenzia delle entrate ha espressamente precisato che, diversamente dal vecchio spesometro annuale, non dovranno essere oggetto di comunicazione telematica i corrispettivi di importo inferiore a 3.000 euro (al netto dell’Iva) per i commercianti al minuto e i corrispettivi di importo inferiore a 3.600 euro (al lordo dell’Iva) per i tour operator. In pratica l’oggetto della comunicazione è costituito esclusivamente dai dati risultanti dalle fatture emesse e ricevute. In mancanza dell’emissione della fattura, come solitamente si verifica per i commercianti al minuto, non deve essere assolto alcun obbligo di comunicazione.

La stessa Agenzia delle entrate ha ancora osservato che i contribuenti percipienti i corrispettivi per i quali non sussiste l’obbligo di fatturazione possono effettuare, sia pure facoltativamente, la comunicazione dei dati ai sensi del D.Lgs n. 127/2015. Ciò al fine di fruire dei benefici fiscali all’uopo previsti (riduzione dei termini di accertamento, rimborsi Iva più veloci, etc). In tal caso il contribuente dovrà esercitare apposita opzione entro la data del 31 marzo 2017.

3 febbraio 2017

Nicola Forte