E' possibile rinunciare all'istanza di rottamazione dei ruoli?

molti utenti ci chiedono se è possibile rinunciare alla domanda di rottamazione: da una FAQ di Equitalia sembra possibile in un ristretto numero di casi…

comm.tel-rottamaz.cartelleIn un convegno tenutosi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma avente ad oggetto la c.d. rottamazione dei ruoli (art. 6 D.L. 193/16) ad Equitalia è stata posta la seguente domanda1.

Quesito – Aspetto vincolante dell’istanza

Dal testo normativo non appare chiaro se la presentazione dell’istanza – ancor prima del pagamento della prima rata – costituisce una manifestazione di volontà irritrattabile di aderire alla rottamazione. In pratica, ad esempio, se il contribuente presenta l’istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto dall’esattore nelle 5 rate tra 2017 e 2018, ma di proseguire nel pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, può ancora farlo, oppure il solo fatto di aver presentato l’istanza gli preclude di tornare indietro?

Risposta

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.

A seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

Orbene, Equitalia nella risposta resa parla esplicitamente della possibilità di “rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione”. La risposta è stata resa nel silenzio assoluto della norma circa la possibilità di una rinuncia alla rottamazione nei termini dell’invio dell’apposita istanza sia nelle ipotesi in cui vi sia già un piano di rateizzazione in essere, come nel caso prospettato nella domanda, sia nelle altre ipotesi dove la procedura è legislativamente ammessa.

La risposta è stata resa in un contesto normativo che avrebbe avuto bisogno di maggiori approfondimenti e migliorie legislative per essere davvero efficace. Il noto iter di conversione del D.L. 193/16 e della manovra finanziaria non ha reso possibile i miglioramenti necessari alla norma inserita nel Decreto Legge, quindi sono rimaste aperte tante questioni sul tavolo: il problema della rinuncia al contenzioso, soprattutto se sorto a seguito di accertamenti esecutivi, le difficoltà a ottenere il Durc, il mancato coordinamento fra la rottamazione e le procedure concorsuali (abbiamo dedicato un articolo alla rottamazione e procedure concorsuali)…

Ed allora come considerare quanto detto da Equitalia sulla “rinuncia alla rottamazione”? Ad oggi, la posizione, non è stata né avallata né smentita dall’Agenzia delle Entrate nei recenti incontri con la stampa specializzata, pertanto, a chi si trovasse nella posizione descritta dal quesito, in mancanza di altre e diverse indicazioni, si può consigliare di seguire quanto sostenuto da Equitalia che rimane “la controparte istituzionale” della procedura di rottamazione.

In mancanza di apposita modulistica, si propone un facsimile di rinuncia per gestire questa eventualità, clicca qui…

11 febbraio 2017

Valeria Nicoletti e Luca Bianchi

1Per tutte le risposte ai quesiti formulati nell’evento vedasi quanto pubblicato dall’ODCEC di Roma: http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2976:equitalia-odcec-di-roma&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61