Decreto Milleproroghe: le principali norme fiscali

il Decreto Milleproroghe arriva all’approvazione definitiva; in questo approfondimento vediamo le principali novità fiscali: Intrastat, il ritorno dell’INTRA acquisti, il collegamento della disciplina IRES e IRAP con le norme sul bilancio, le nuove misure antievasione….

 

  1. Premessa.

SpesometroLa Camera dei Deputati approva, a titolo definitivo, senza apportare modifiche al testo licenziato dal Senato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, il cc.dd. “Mille proroghe”.

L’esame parlamentare si è caratterizzato dall’approvazione, in prima lettura, da parte del Senato, del c.d. “Maxi Emendamento” del Governo; quindi l’approvazione, senza apportare modifiche, da parte della Camera dei Deputati, anche i considerazione del residuo tempo a disposizione per la conversione del decreto-legge (scadenza il 28 febbraio).

Nel testo emergono diversi interessanti interventi concernenti misure antievasione, ci si riferisce agli articoli:

  • 13 commi da 4-ter a 4-octies – “Obblighi di comunicazione connessi agli scambi intracomunitari”;

  • 13-bis – “Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139/2015”;

  • 14-bis – “Proroga del termine per l’espletamento di un concorso dell’Agenzia delle entrate”;

  • 14-ter – “Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione”;

  • 14-quater – “Disposizioni in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali”.

  1. Articolo 13 commi da 4-ter a 4-octies – “Obblighi di comunicazione connessi agli scambi intracomunitari”.

In premessa, l’articolo 50, comma 6 del decreto-legge n. 331 del 1993 prevede l’obbligo per i contribuenti di presentare, in via telematica, all’Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute.

L’articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 193 del 2016 ha soppresso, con decorrenza 2017, gli obblighi di comunicazione relativi ai contratti di leasing nonché quelli relativi agli acquisti intracomunitari.

Orbene, le norme introdotte, durante l’esame in prima lettura dal Senato, prorogano al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 50, comma 6 del citato decreto-legge n. 331.

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018, saranno, poi, definite le misure di semplificazione degli obblighi comunicativi.

  1. Articolo 13-bis – “Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139/2015”.

La norma interviene sui criteri per la determinazione del reddito d’impresa, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, previsti per i soggetti che, non adottando i principi contabili internazionali IAS/IFRS, redigono il bilancio sia in base al profilo civilistico sia in base al profilo fiscale.

L’intervento normativo si prefigge, quindi, l’obiettivo di ridurre tale aggravio contabile, apportando modifiche al libro V, titolo V del Codice civile ed alla normativa sui bilanci consolidati, di cui al decreto legislativo n. 127 del 1991, avuto riguardo, per l’appunto, alla composizione ed alla struttura del bilancio, ai criteri di valutazione ed all’informativa da fornire nella nota integrativa e/o nella relazione di gestione.

  1. Articolo 14-bis – “Proroga del termine per l’espletamento di un concorso dell’Agenzia delle entrate”.

L’articolo, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura dal Senato, modifica l’articolo 4-bis, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2015.

Ci si riferisce alla possibilità da parte delle Agenzie fiscali di annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse, nonché ad indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016.

La norma approvata, proroga il termine per l’espletamento delle procedure al 31 dicembre 2017.

  1. Articolo 14-ter – “Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione”.

In premessa, l’articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016, nel modificare l’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, concernente l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA, il c.d. “Spesometro”, ha previsto, in luogo dell’invio annuale, un obbligo di trasmissione, trimestrale, telematica, sempre all’Agenzia, di una serie di informazioni significative.

Il comma 4 del citato articolo 4 ha previsto, tra l’altro, che per il primo anno di applicazione della disposizione del citato articolo 21, come sostituito dal medesimo articolo 4, la comunicazione relativa al primo semestre sia effettuata entro il 25 luglio 2017.

La norma, introdotta durante l’esame in Senato, ha modificato tale disposizioni, prevedendo che, per il primo anno di applicazione, le comunicazioni possano essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018.

Fermo restando, ovviamente, l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del medesimo decreto legge, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 dell’articolo 4 del Dl n. 193 del 2016.

  1. Articolo 14-quater – “Disposizioni in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali”.

Il comma 540 della legge n. 232 del 2016 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Il successivo comma 543 dispone, inoltre, che, nelle more dell’attuazione delle misure di cui al comma 540, a decorrere dal 1° marzo 2017, la lotteria nazionale venga attuata, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Si tratta di una misura antievasione, introdotta dal Legislatore nella legge di Bilancio 2017, che usando le lotterie nazionali, crea antagonismo comportamentale tra le logiche motivazionali degli scommettitori ed il potenziale evasore fiscale.

Un meccanismo che, seppur lontano dai sistemi di determinazione del reddito puntuale del reddito delle persone fisiche, supera il concetto di sanzione (si ricordi la sanzione minima prevista per gli acquirenti in assenza di scontrino fiscale!) come contrappeso ai comportamenti evasivi nel commercio al dettaglio.

Va detto che non si tratta di un esperienza nuova nel panorama legislativo fiscale, basti ricordare l’esperienza portoghese della “Fatura da Sorte”, una lotteria che metteva in palio un’auto di lusso; la “Lottery Receipt Experiment” in Cina, con l’utilizzo di veri e propri “gratta e vinci”; la “Vat Lottery” a Malta ed ancora in Slovacchia, nel 2013, in Albania, Romania e Grecia, nel 20151.

La norma, introdotta – come detto – nel corso dell’esame al Senato, differisce dal 1° marzo al 1° novembre 2017 la sperimentazione della lotteria collegata agli scontrini fiscali.

22 febbraio 2017

Vincenzo Mirra e Fabrizio Stella

1 Si rinvia all’articolo, di Francesca Milano, “Dal Portogallo all’Albania, ecco i Paesi dove gli scontrini diventano biglietti della Lotteria”, su Il Sole-24 ore, 24 ottobre 2016.