Contabilità semplificata per cassa: il rebus per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento

nelle contabilità semplificate le spese relative a manutenzioni e riparazioni sono ora deducibili con il criterio di cassa, tuttavia per le manutenzioni rimane in essere il limite di deducibilità del 5% sul valore complessivo dei beni ammortizzabili. Proponiamo alcune soluzioni pratiche alla contabilizzazione di tali fatture

la contabilità semplificata per cassaIl nuovo regime di cassa, applicabile alle imprese c.d. minori dall’1 gennaio 2017, necessita di numerosi chiarimenti che dovrà fornire l’Agenzia delle entrate.

In realtà il nuovo art. 66 del TUIR, come modificato dalla legge di Bilancio del 2017, prevede l’applicazione di un criterio misto.

Con riferimento a specifiche componenti reddituali continuerà a trovare applicazione il principio di competenza o gli specifici criteri di deduzione già applicabili alla data di entrata in vigore della modifica normativa in esame.

I criteri di deducibilità dovrebbero essere rimasti pressoché invariati per le spese di manutenzione e riparazione.

L’interpretazione è dovuta alla circostanza che la disciplina fiscale dei predetti oneri è dettata dall’art. 102 del TUIR, richiamato dall’art. 66, c. 2 del TUIR. I contenuti di tale disposizione non hanno però subito alcuna modifica.

Per ciò che riguarda l’ammortamento dei beni materiali devono essere applicate le regole dell’art. 102 del TUIR. La disciplina relativa alle imprese c.d. minori è coincidente con quella relativa alle imprese che tengono la contabilità ordinaria.

Il legislatore ha derogato all’applicazione del criterio di cassa essendo completamente irrilevante, ai fini della deducibilità del costo, l’effettuazione del pagamento del bene acquistato.

Si applica, quindi, anche il comma 5 in base al quale

“Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute”.

In tale ipotesi troverà applicazione il principio di cassa qualora il contribuente decidesse di non ammortizzare il bene. L’onere parteciperà alla determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui è stato effettuato il relativo pagamento.

La medesima considerazione vale, per le ragioni precedentemente spiegate, con riferimento alle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative a beni strumentali.

Si pone il problema se le predette spese siano deducibili nei limiti e con le modalità di cui all’art. 102, c. 6, del TUIR, ovvero integralmente nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute (in base al principio di cassa).

Si ritiene a tal proposito applicabile integralmente, anche in questo caso, la disciplina del menzionato articolo 102, c. 6, del TUIR. Ciò anche in considerazione della circostanza che l’articolo 66, c 2, pone per le imprese minori l’onere di annotare le quote di ammortamento (delle predette spese), nel registro dei beni ammortizzabili ovvero con le modalità previste dall’articolo 13 del D.P.R. n. 435 del 2001 e dall’art. 2 del D.P.R. n. 695 del 1996.

E’ necessario, quindi, effettuare una suddivisione delle spese di manutenzione in due distinte componenti.

La parte che trova capienza nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili, è deducibile in un’unica soluzione nel periodo d’imposta in cui avviene il relativo pagamento.

L’eccedenza è deducibile, in deroga al principio di cassa, “per quote costanti nei cinque esercizi successivi”.

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16 febbraio 2017

Nicola Forte