Com’è cambiata la Cassa Integrazione Ordinaria: i dubbi e gli aggravi amministrativi

la Cassa Integrazione ordinaria è tuttora lo strumento di previdenza sociale più usato in Italia; analizziamo le novità del 2017 dopo l’avvenuta riforma delle integrazioni salariali

ctcircolaredellavoroCon la pubblicazione, da parte dell’Inps, della circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, è, forse, diventata completamente operativa la riforma delle integrazioni salariali, il cui iter, partito con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 il 24 settembre dello stesso anno, è passato, in questi mesi, attraverso numerosi interventi di prassi che passo dopo passo hanno contribuito a dare forma al nuovo stato dell’arte.

In questa trattazione ci concentreremo sulle modifiche apportate alla cassa integrazione ordinaria, interrogandoci sui punti che presentano, ancora, delle aree grigie.

Abbiamo ormai familiarità con la nuova previsione normativa, secondo la quale non possono essere autorizzate ore di CIGO eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre antecedente l’istanza di concessione dell’integrazione.

Per quanto riguarda, invece, l’anzianità di effettivo lavoro, è stato davvero tutto chiarito? Deve essere ininterrotta?

Il caso, potrebbe essere quello relativo a due diversi rapporti di lavoro, ad esempio un contratto a termine seguito da un contratto a tempo indeterminato, intervallati da alcuni giorni di stacco temporale.

Su questo punto, né la norma, né la prassi Inps hanno fornito alcun chiarimento, limitandosi a prevedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori a condizione che abbiano conseguito un’anzianità di effettivo lavoro, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di concessione. È stato successivamente specificato che, ai fini della maturazione del predetto requisito soggettivo di anzianità di effettivo lavoro, è prevista la computabilità di alcune “assenze tutelate” (come ferie, festività, maternità e infortunio) e che vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.

Un altro aspetto di grande interesse è quello connesso alla definizione di unità produttiva. Cosa si intende e quali sono i requisiti per identificarla?

Il requisito fondamentale è quello dell’autonoma organizzazione ovvero lo svolgimento di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Non si tratta sempre di un’identificazione facile; in più, bisogna considerare l’importanza della corretta identificazione delle diverse unità produttive ai fini dell’istruttoria della domanda di CIGO, in quanto trattasi dell’elemento di riferimento su cui si opera la valutazione sia di requisiti che di limiti.

La situazione relativa alle unità produttive, come precisato dalla circolare n. 9/2017, sarà oggetto di autocertificazione (con conseguente assunzione di responsabilità) da parte dell’azienda la quale è tenuta a dichiarare che l’unità produttiva risulta dotata è di autonomia finanziaria o tecnico funzionale. Ovviamente, in caso di verifica, qualora dovesse emergere una carenza rispetto a tali requisiti, potrebbero sorgere delle serie criticità in ordine alla “tenuta” della domanda di cassa integrazione. Si tratta dunque di un aspetto da “maneggiare con cura”.

In caso di cantieri edilizi e di impiantistica industriale, è stata prevista un’importante riforma dell’indirizzo interpretativo fornito con il messaggio Inps n. 7336/2015; è stato fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri (con decorrenza dal 1° agosto 2016, data di pubblicazione della circolare 139).

È stato inoltre chiarito che, in caso di svolgimento dell’attività presso più unità produttive nel corso del mese da parte di un lavoratore, il criterio è quello della prevalenza dell’unità produttiva presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo più lungo e, in caso di periodi di eguale durata su più unità produttive, sarà valorizzata l’ultima presso la quale il lavoratore ha prestato attività lavorativa in ordine temporale.

Relazioni e documentazione probatoria da allegare alla domanda di CIGO

Un altro punto di forte innovazione è quello riguardante tutta una serie di richieste documentali collegate alla domanda di CIGO: oltre alle relazioni specifiche per ogni causale di intervento, l’azienda deve prepararsi a produrre tutta una serie di documenti probatori che vanno dai dati e indici di bilancio per attestare lo stato di crisi e la mancanza di ordinativi e commesse, fino ai contratti di appalto sottoscritti o i preventivi redatti per testimoniare la “prevedibile ripresa dell’attività” fino ai bollettini meteo per la causale collegata agli eventi di maltempo.

La motivazione connessa alla copiosa richiesta documentale, così come alle altre modifiche apportate dalla norma, è evidente: arginare gli abusi e il ricorso indiscriminato e, spesso, non motivato alle integrazioni salariali.

La cassa integrazione deve essere utilizzata quale extrema ratio, cioè quando non è possibile ricorrere ad altri istituti anche di natura contrattuale e non per volturare sulla collettività il rischio di impresa, la stagionalità o, banalmente, scelte imprenditoriali non vincenti.

La vera CIGO, infatti, non teme il confronto con i nuovi adempimenti e la nuova normativa, con buona pace delle nostre aziende clienti e di noi operatori del settore.

16 febbraio 2017

Sandra Paserio e Giulia Vignati