Acquisti effettuati oltre il plafond degli esportatori abituali e autofatturazione

oltre ai tanti problemi che si porta dietro l’anticipo dell’IVA al 28 febbraio, bisogna attenzionare anche i problemi di splafonamento degli esportatori abituali: entro oggi (termine di presentazione della dichiarazione IVA) bisogna emettere le autofatture per perfezionare il ravvedimento

In caso di splafonamento, la regolarizzazione della posizione IVA con il beneficio della detrazione di quella assolta sugli acquisti è tassativamente subordinata all’invio all’agenzia delle Entrate, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA, delle autofatture emesse per perfezionare il ravvedimento.

E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E/2017, con la quale sono state ribadite le procedure di regolarizzazione degli acquisti effettuati oltre limiti del plafond.

Come noto, l’art. 8 comma 1 lett. c del DPR 633/72 prevede la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi fatte agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare importare beni senza il pagamento dell’imposta.

Nel caso cui gli acquisti risultino di ammontare superiore al limite del Plafond disponibile, nei confronti del cessionario/committente (esportatore abituale), si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta oltre al recupero dell’imposta non assolta e gli interessi.

 

In sostanza, se l’esportatore abituale effettua un acquisto per euro 1.000,00 oltre il plafond è suscettibile di un atto di accertamento che irroga:

– Imposta per euro 220,00

– Sanzioni per euro 220,00

– Interessi di legge.

Il contribuente ha, tuttavia, la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale IVA adottando una delle seguenti procedure:

1 – Richiedere al proprio fornitore l’emissione di una nota di debito in aumento avente ad oggetto l’IVA non addebitata;

2 – Emettere un’autofattura ed effettuare il versamento diretto dell’Imposta, delle sanzioni e degli interessi;

3 – Emettere un’autofattura ed assolvere l’imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica.

Con specifico riferimento alla procedura di autoliquidazione dell’imposta (procedura numero 3 di cui sopra) l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 16/E/2017, ha precisato che, anche in tal caso l’autofattura deve essere inviata all’agenzia delle Entrate e che tale forma di regolarizzazione in sede di liquidazione periodica, può essere adottata entro il 31 dicembre dell’anno in cui sia realizzato lo splafonamento e non oltre.

Nel caso in cui il contribuente adotti la procedura dell’autoliquidazione dell’IVA splafonata è tenuto unicamente al versamento delle sanzioni prevista dall’articolo 7 comma 4 del D.Lgs. 471/1997, sanzione che per altro potrà essere ridotta in ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

 

In sintesi, la procedura di regolarizzazione dello splafonamento mediante assolvimento dell’imposta in sede di liquidazione periodica come di seguito sintetizzabile:

  1. Emissione dell’autofattura entro il 31 dicembre dell’anno di violazione;

  2. Invio dell’autofattura all’agenzia delle entrate, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA in cui confluisce la regolarizzazione;

  3. Versamento della sanzione, eventualmente ridotta in ravvedimento (Es. se la sanzione e la procedura di accertamento sono versate e perfezionate entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA la sanzione è ridotta ad 1/8 pari, quindi al 12,5% dell’IVA non assolta);

  4. Annotazione dell’autofattura nel registro acquisti (oltre che in quello delle vendite) per esercitare il diritto della detrazione.

I contribuenti hanno quindi tempo entro il 28 febbraio per sanare le operazioni di acquisto senza IVA oltre il plafond disponibile ed entro tale data dovranno:

– Regolarizzazione l’emissione delle autofatture, procedere alle registrazioni contabili e agli altri aspetti formali;

– Inviare alla Agenzia delle Entrate l’autofattura (si ritiene valida anche una PEC);

– Versare l’F24 con la sanzione ridotta.

28 febbraio 2017

Mario Agostinelli