Accertamento induttivo nullo se emesso sulla base di fatture incomplete

l’accertamento induttivo è nullo se l’ufficio finanziario lo emette sulla base di fatture incomplete: in particolare per la ricostruzione induttiva il Fisco deve basarsi su una documentazione completa ed esaustiva sull’attività del contribuente accertato

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L’accertamento induttivo è nullo se l’ufficio finanziario lo emette sulla base di fatture incomplete.

Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 1119/2017 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’ufficio non può porre in contestazione il costo della manodopera o desumerlo in relazione al settore attività del contribuente senza riferimenti documentali e listini prezzi.

Natura dell’accertamento

L’art. 39 del Dpr. n. 600/1973 disciplina il potere di accertamento dell’ufficio finanziario che in presenza di irregolarità contabili può procedere ad accertamento analitico, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente; quando invece riscontri un’inattendibilità globale delle scritture contabili può procedere, ai sensi del secondo comma della stessa norma, al metodo induttivo. L’attività degli Uffici finanziari, comunque, subisce delle limitazioni, essendo prevista una garanzia per il contribuente nei cui confronti siano stati eseguiti verifiche; quest’ultimo, infatti, può comunicare all’ufficio, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni e richieste che dovranno essere valutate in ordine ai dati ed elementi su cui si fonderà l’accertamento (art. 12 L. 212/2000).

Dal punto di vista sanzionatorio, in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l’art. 8 del D Lgs n. 74/2000 stabilisce che è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il successivo secondo comma prevede, inoltre, che l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Fattispecie

Nel caso in esame la società ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento induttivo emesso sulla base di un verbale di constatazione da cui erano emersi ricavi non contabilizzati. La società ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del Dpr n. 600/1972 e in primo grado la CTP ha respinto il ricorso mentre la CTR ha accolto parzialmente l’appello della medesima società.

La Suprema Corte ha affermato che l’agenzia delle entrate ha eseguito l’accertamento induttivo muovendo dalla incompletezza delle fatture emesse dalla società, valorizzando l’omessa consegna da parte del contribuente delle schede tecniche di lavorazione, dei listini-prezzi e di informazioni tecniche attestanti le commesse fatturate e le manutenzioni effettuate.

I giudici hanno precisato, infatti, che l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale il fisco procede alla rettifica dei singoli componenti del reddito, è consentito anche in presenza di contabilità regolarmente tenuta, in quanto le disposizioni normative prevedono presunzioni gravi, precise e concordanti che pongano in dubbio la regolarità della contabilità esaminata.

In particolare, la Suprema Corte, avallando le motivazioni dei giudici di merito, ha ritenuto erroneo il criterio di calcolo della mano d’opera utilizzato dall’ufficio per aver determinato presuntivamente il costo della mano d’opera impiegata per i servizi indicati nelle fatture esaminate e, quindi, da ritenersi incomplete. L’ufficio, quindi, non può esprimere valutazioni sui costi di mano d’opera ma deve attenersi a dati certi ed oggettivi.

Sul tema in esame si segnala l’orientamento secondo cui è illegittimo l’avviso di accertamento contenente notizie di indagini di mercato, annunci pubblicitari od altro senza che tali indizi siano motivati e senza ne sia fornita la prova. Pertanto l’ufficio ha l’obbligo di motivare l’atto tributario in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 7 legge n. 212/2000, obbligo che può adempiersi “per relationem”, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti (sent. n. 15348/2016).

L’accertamento induttivo è invalido se la differenza tra i coefficienti di ricarico, rispetto a quelli riscontrati nel settore di appartenenza, non è così “abnorme”; un accertamento di tipo induttivo non è giustificato quando non è rilevante il divario tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dall’Ufficio finanziario per l’attività svolta (Cass. n. 6389/2014).

Viceversa l’accertamento induttivo che rileva “costi esorbitanti” rispetto ai redditi dichiarati dal contribuente può ritenersi legittimo; la mancata dimostrazione dei costi contestati dall’ufficio finanziario può giustificare costi così elevati solo se il contribuente ha fornito la prova dell’esistenza ed inerenza dei medesimi (cfr. sent. n. 26078/2016) .

21 febbraio 2017

Davide Di Giacomo