La chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive

uno dei provvedimenti previsti dalla Legge di Bilancio è la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive, senza costi per il contribuente

Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività d'impresaA seguito delle modifiche apportate dai commi 44 e 45 dell’articolo 7-quater del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in Legge n. 225 dell’1 dicembre 2016, rispettivamente all’art. 35, comma 15-quienquies del D.P.R. n. 633/72 e all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471/97, con la risoluzione n. 7/E del 19 gennaio 2017, è stato soppresso, a partire dall’1 febbraio 2017, il codice tributo 8120, istituito con la risoluzione n.5/E del 3 aprile 2014, essendo cessati i presupposti normativi che ne legittimavano il contenuto.

 

Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

L’art.35 del D.P.R. 633/73 è la norma che regolamenta le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

 

Art.35, del D.P.R.n. 633/72

Obblighi per chi intraprende un’impresa

I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici dell’Agenzia delle entrate.

 

Regole di attribuzione della partita IVA

La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella homepage dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

 

Modifiche dell’attività d’impresa

In caso di variazione di alcuno degli elementi prescritti 1 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione agli uffici.

Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata.

 

Cessazione dell’attività d’impresa

In caso di cessazione dell’attività il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.

 

chiusra delle partite iva inattive

La chiusura d’ufficio della partita Iva

La chiusura d’ufficio della partita Iva trova nel comma 15-quinquies, dell’art.35, del D.P.R.n.633/72, la norma sostanziale, mentre sul versante sanzionatorio la norma di riferimento è l’art.5, comma 6, primo periodo, del D.lgs.n.471/97.

 

Chiusura d’ufficio della partita Iva

Art. 35, c. 15quinquies, del D.P.R. n. 633/72

L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività, comunicando agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.

Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

 

Art. 5, c. 6, per. 1, D.lgs. n. 471/97

Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, prevista dal citato art.35, del D.P.R.n.633/72 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l’attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000.

La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo (167 euro).

 

La novità introdotta dal D.L. n. 193/2016

I commi 44 e 45 dell’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016, approvato alla Camera in sede emendativa, sono intervenuti sia sotto l’aspetto normativo (sostituendo il comma 15-quinquies, dell’articolo 35, del D.P.R. n. 633/72), che sanzionatorio (modificando l’art. 5, c. 6, per. 1, del D.Lgs. n. 472/97).

 

D.L.n.193/2016

Chiusura partita Iva

In forza della nuova formulazione, l’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria.

Sono demandati ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate i criteri e le modalità di applicazione della norma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

 

Sanzioni

Il legislatore è intervenuto sul versante sanzionatorio, modificando l’art. 5, c. 6, per. 1, del D.Lgs. n 472/97, eliminando la mancata comunicazione di cessazione attività come fattore incidente sulla sanzione.

 

In attesa dei criteri e delle modalità di applicazione della norma, le Entrate hanno già abolito il codice tributo, e pertanto le partite Iva inattive saranno cancellate d’ufficio, senza irrogazione di sanzioni.

 

In merito alle partite IVA inattive leggi anche: Al via la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive

 

30 Gennaio 2017

Gianfranco Antico

 

NOTE 

1) Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione; d) il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider; e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente. 

 

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