Integrata la Direttive UE per la cooperazione amministrativa fiscale con l’accessibilità ai dati antiriciclaggio

Pubblicato il 9 gennaio 2017

i presìdi posti a prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo vanno senza dubbio letti in un’ottica più ampia, che contempli l’ulteriore obiettivo di implementare il patrimonio informativo delle Istituzioni preposte all’individuazione e alla repressione dell’evasione fiscale

bocca-di-leoneCome noto, i presìdi posti a prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, contenuti nel D.Lgs. n. 231/2007, vanno senza dubbio letti in un’ottica più ampia che contempli l’ulteriore obiettivo di implementare il patrimonio informativo delle Istituzioni preposte all’individuazione e alla repressione dell’evasione fiscale.

L’evidente trasversalità dei citati fenomeni illeciti nonché la stretta connessione tra la condotta di sottrazione agli obblighi tributari ed il reimpiego e reinvestimento dei conseguenti proventi illeciti emergono, altresì, nell’ambito delle 40 Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale GAFI (nella versione inglese Financial Action Task Force – FATF)1.

In tal senso, occorre evidenziare (sul piano fiscale e con riguardo alla normativa comunitaria) che la Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 15-2-2011 n. 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra le competenti Autorità degli Stati Membri, è stata modificata dal Consiglio in data 6 dicembre 2016, al fine di consentire alle autorità fiscali di avere un accesso sistematico alle informazioni in materia di antiriciclaggio per lo svolgimento delle loro funzioni di monitoraggio della corretta applicazione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa da parte delle istituzioni finanziarie.

Nello specifico, all’art. 22 della Direttiva 2011/16/UE è stato aggiunto il paragrafo 1 bis, in ragione del quale gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, 32-bis e 40 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio).

In altre parola, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati Membri di cui alla Direttiva 2011/16/UE sarà potenziata, a partire dall’1 gennaio 2018, – con gli strumenti della IV Direttiva antiriciclaggio, che consentono un effettivo accesso alle informazioni relative alla adeguata verifica della clientela e, quindi, alla titolarità effettiva.

Nella citata IV Direttiva, infatti, viene:

  • evidenziato, al “considerando 14”, che la necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria. A tale scopo, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che: i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell' atto costitutivo e della titolarità legale; le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione2;

  • disposto che:

  • le misure di adeguata verifica della clientela consistono nell’identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, adottare misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente; nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto obbligato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere al soggetto obbligato che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli (art.13);

  • gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti (art. 30);

  • gli Stati membri prescrivono che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust3 (art.31).

Al riguardo, le disposizioni nazionali di recepimento, con specifico riferimento alla Legge delega 12-8-2016 n. 170, dispongono che l’attuale sistema incentrato sul citato D.Lgs. n. 231/2007 (al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica) deve essere integrato in modo da prevedere:

  • che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;

  • nel rispetto ed entro i limiti dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le suddette informazioni siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese, e rese tempestivamente disponibili: alle autorità competenti in materia di prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, senza alcuna restrizione; alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

  • in capo al trustee di trust espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, l'obbligo di:

  • dichiarare di agire in veste di trustee, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

  • ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del trustee, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust;

  • rendere le informazioni menzionate prontamente accessibili alle autorità competenti;

  • per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni sul titolare effettivo riguardanti i medesimi trust siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento.

Si precisa, inoltre, che, per titolare effettivo – secondo le previsioni della IV Direttiva – deve intendersi la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

  • in caso di società:

  • la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari;

  • una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta;

  • in caso di trust: il costituente; il o i «trustee»; il guardiano, se esiste; i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

A margine, si evidenzia – altresì – che l’”osmosi informativa” tra l’ambito fiscale e quello antiriciclaggio si rinviene in seno all’impianto normativo di cui al D.L. 28.06.1190 n. 167, come modificato dalla Legge Europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97), tenuto conto del fatto che l’Unità Centrale per il contrasto all’evasione internazionale (Ucifi) (istituita ai sensi dell’art. 12, c. 3, del D.L. n. 78/2009) nonché i Nuclei Speciali della Guardia di Finanza, previa autorizzazione, rispettivamente, del Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, agli intermediari finanziari, indicati nell’art. 11, commi 1 e 2 del citato D.Lgs. n. 231/2007, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione nell’Archivio Unico Informatico, intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale.4

9 gennaio 2017

Nicola Monfreda

1 Organismo intergovernativo istituito nel 1989, il cui mandato è di sviluppare e promuovere misure legali, normative ed operative nella lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa nonché contro le altre minacce all’integrità del circuito finanziario internazionale.

2 A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale.

3 Tali informazioni includono l'identità: del costituente, del o dei «trustee», del guardiano (se esiste); dei beneficiari o della classe di beneficiari; delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

4 Sul punto Vgs. MONFREDA N., la creazione dell’archivio unico informatico, in Commercialista Telematico, edizione del 06.09.2014.