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Come noto l’art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014 ha stabilito che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i relativi dati entro il 31/01 dell’anno successivo a quello di “sostenimento” della spesa, per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre il modello 730 precompilato dei contribuenti. Per il 2017 è stata concessa una proroga per l'invio dei dati al 9/2/2017 come da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25/01/2017.
Il Ministero delle Finanze, col DM 1/9/2016 pubblicato in G.U. n. 214 del 13/9/2016, ha comunicato le categorie dei soggetti tenute alla trasmissione dei dati riguardanti le spese sanitarie ed ha stabilito le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini IRPEF, utili al fine della compilazione della dichiarazione dei modelli 730 e UNICO PF precompilati.
Nota: per la comunicazione dell'annualità 2017 è prevista, in assenza di ulteriori chiarimenti ufficiali, l’esclusione dallo spesometro trimestrale solo per i contribuenti obbligati all’invio dei dati al sistema TS indicati nel DM 1/9/2016 e rimane invece l’obbligo di invio dello spesometro trimestrale per i soggetti già obbligati dal 2015 alla comunicazione dei dati al sistema TS (nel caso di specie si tratta evidentemente di un duplice adempimento)... |
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