Le spese di viaggio e trasferta anticipate dal committente non sono più compensi in natura

analizziamo le modifiche al TUIR dopo la Legge di Bilancio 2017, che modificano in modo sostanziale il trattamento ai fini IRPEF delle spese di viaggio e trasferta anticipate dal committente al professionista: non costituiscono più compensi in natura per il professionista che ne beneficia

carovanaIl decreto legge n. 193, con il testo modificato dopo l’approvazione della legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225, è intervenuto per eliminare una dimenticanza del Decreto legislativo sulle semplificazioni, n. 175/2014. Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, le spese di viaggio e trasferta anticipate dal committente non costituiscono più compensi in natura per il professionista che ne beneficia.

Il primo intervento in ordine di tempo è stato realizzato dall’art. 10 del citato decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 (emanato in attuazione della legge delega fiscale). E’ stato modificato l’art. 54, c. 5 del TUIR prevedendo che “le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. I predetti oneri non devono essere contabilizzati dal lavoratore autonomo in quanto sono sostenuti direttamente dal cliente committente che ne rimane inciso.

Il testo novellato della disposizione non ha preso in considerazione le spese di viaggio che, ove anticipate dal committente, hanno conservato la qualificazione di compensi in natura con il conseguente obbligo di fatturazione nei confronti dell’impresa committente che ha effettuato l’anticipazione finanziaria.

Questa interpretazione restrittiva è stata confermata nel tempo dall’Agenzia delle entrate. Secondo l’Amministrazione finanziaria “il secondo periodo del comma 1 dell’art. 54 del TUIR si applica solo alle “prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente”. Di conseguenza, il regime, ivi stabilito, non troverà applicazione nell’ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente (Circ. 31/E del 30 dicembre 2014).

Ora, in sede di conversione del citato decreto legge n. 193/2016, il legislatore è intervenuto per correggere una disposizione la cui interpretazione è stata eccessivamente restrittiva. Sono state aggiunte nel corpo dell’art. 54, comma 5 del TUIR le parole “nonché le prestazioni di viaggio e trasporto”. Pertanto, anche in questo caso, le anticipazioni effettuate dal committente risulteranno completamente neutrali dal punto di vista fiscale.

Ad esempio se un’impresa organizza un convegno pagando direttamente le spese dell’alloggio del relatore (professionista), ma anche il biglietto aereo, le somme anticipate non determineranno alcun compenso in natura. L’impresa committente considererà in deduzione il costo nella misura integrale, invece il professionista non dovrà emettere né la fattura, né dichiarare alcun compenso in natura.

La disposizione prevede, però, un’entrata in vigore differita. Pertanto mentre le anticipazioni effettuate nel 2016 assumono la qualificazione di compensi in natura, la completa neutralità fiscale si realizza solamente con decorrenza dall’esercizio in corso al 31 dicembre del 2017.

L’intervento è sicuramente favorevole non solo in quanto non era spiegabile la diversità della previsione, ma anche per evidenti esigenze di semplificazione.

13 dicembre 2016

Nicola Forte