Il 15 dicembre parte il processo tributario telematico in Veneto ed Emilia Romagna

domani parte la sperimentazione del processo tributario telematico in Emilia-Romagna e Veneto: si tratta di un test probante per la nuova modalità di deposito degli atti: in questo articolo puntiamo il mouse su criticità, luci (poche) e ombre (troppe) della telematizzazione del processo tributario

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Il 15 dicembre dopo l’esperienza di Umbria e Toscana, seguite da Abruzzo e Molise, nonché da Piemonte e Liguria, il 15 dicembre il processo tributario telematico parte anche in Veneto ed Emilia Romagna.

Ma questa partenza, sia consentito dirlo, è tutta “da vedere” sotto molteplici aspetti.

In primo luogo occorre fare una precisazione: cosa accade per gli atti impositivi notificati dal 15 dicembre, deve procedersi alla notifica con mezzi informatici? La risposta è negativa, come conferma anche il MEF nei suoi convegni.

Recita, infatti, l’art. 2 del Decreto 23 dicembre 2013 n. 163 “Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.”

Non a caso, l’art. 16-bis, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 afferma “Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.”

Pertanto, l’entrata in vigore nelle varie regioni non impone l’utilizzo del “mezzo informatico”, però, un dato deve rimanere ugualmente fermo che La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento é tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”.

Se infatti si è proceduto alla notifica del ricorso a mezzo PEC il deposito andrà fatto secondo le regole del processo telematico, non potrà certo essere fatto in cartaceo, così come per consultare il fascicolo informatico non basterà essere iscritti al S.I.G.I.T, occorrerà aver proceduto alla costituzione in giudizio in via informatica.

Al contrario, se l’Agenzia si costituisce in modo informatico (questo sembrerebbe essere indicato come la modalità da preferirsi anche ai fini del raggiungimento degli obbiettivi per gli Uffici) il contribuente avrà comunque diritto al rilascio della copia cartacea delle controdeduzioni da parte delle Commissioni Tributarie se ha instaurato il processo “in modo ordinario”, come confermato dallo stesso Ministero.

Sicuramente, il processo tributario telematico è una realtà che non può ignorarsi, tuttavia, se si decide di utilizzarlo occorre farlo con cognizione di causa, perché nelle regioni dove è stato avviato, non vi è alcun doppio binario, il sistema ordinario non viene in alcun modo in soccorso dell’informatico, con le conseguenti decadenze del caso.

Contrariamente al processo civile, il processo tributario telematico trova la sua applicazione in un sistema basato sul sistema S.I.G.I.T., un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) che si avvale, pertanto, delle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali.

Nella registrazione al sistema, che ogni professionista può fare tranquillamente dal proprio computer, come nella successiva fase di costituzione o deposito non vi è alcun intervento materiale del personale delle Commissioni poiché viene creata una posizione del professionista con l’iscrizione ed un fascicolo nel sistema con la costituzione, nel sistema centrale facente capo al MEF.

Ed è proprio il far capo del sistema direttamente al Ministero sistema che ne costituisce una criticità poiché essendo il sistema centralizzato viene impedita quella fase realmente transitoria, di doppio binario, che il processo tributario, come tutte le novità copernicane avrebbe dovuto avere.

Pertanto ai professionisti non può che raccomandarsi la massima cautela nella gestione dei modi e termini del contenzioso.

A livello normativo occorre tener presente quanto previsto dal Decreto Legge del 6 luglio 2011 n. 98, dal Decreto del 23 dicembre 2013 n. 163 del Ministero Economia e Finanze e dal Decreto del 4 agosto 2015, nessuna analogia è possibile con quanto previsto per il processo civile o amministrativo.

Al fine di instaurare il processo telematico occorre che la notifica del ricorso avvenga a mezzo PEC, osservando le regole espressamente previste per il processo telematico.

Ovviamente, il professionista deve essere poi in possesso delle credenziali S.I.G.I.T. da ottenersi previa registrazione dalla pagina web https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/processo-tributario-telematico-ptt-sigit.

Il sistema a cui il professionista avrà accesso, riferiscono fonti del MEF, è attivo tutti i giorni senza limitazione di orario, anche se a tal proposito, si deve evidenziare che per il computo dei termini per il corretto deposito degli atti e delle relative decadenze valgono sempre le regole stabilite nel Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e nel codice di procedura civile.

D’altro canto, si dubita che ai funzionari possa essere concesso l’ingresso da postazioni fuori ufficio, in orari non di lavoro, viste le procedure e i protocolli a cui gli stessi dovranno comunque ottemperare.

Per la costituzione in giudizio, il sistema richiede le informazioni che in massima parte si rinvenivano nella nota di iscrizione a ruolo, l’unico atto che per esigenze tecniche “si presenta diversamente” è il ricorso poiché la procura ad litem, che potrà essere firmata anche digitalmente dal ricorrente, e la dichiarazione di conformità non vanno unitamente al ricorso; come in via separata devono essere allegate in formato PDF/A anche le ricevute di notifica a mezzo P.E.C.

L’utilizzo delle modalità informatiche non esonera infatti dall’invio della dichiarazione di conformità del ricorso poiché il mezzo telematico non deroga in alcun modo alla previsione normativa che richiede tale attestazione.

Per il processo tributario telematico, tutti gli atti e documenti, ivi compresi gli allegati, dovranno essere digitalmente firmati dal professionista, con firma in corso di validità, ed essere nei formati ammessi, pena lo scarto dal sistema.

Una delle criticità (che sembrerebbe tuttavia in via di definizione) è legato alla dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, oggi pari a 5 MB; qualora detta dimensione venga superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file sempre nel limite dei 5 MB.

Rispettare tale limite si rivela problematico non tanto per il ricorso introduttivo, dove il difensore dovrebbe adottare una certa capacità di sintesi oggi richiesta anche dalle magistrature superiori, quanto per gli allegati, basti pensare alla copiosità di alcuni processi verbali di constatazione.

Per il contributo unificato entro giugno 2017 dovrebbe entrare in vigore anche il nuovo sistema PAGO PA.

Il sistema, all’atto della costituzione in giudizio, emette una prima ricevuta, mentre una seconda ricevuta viene emessa a seguito dei controlli del sistema; si eseguono quattro tipi di controllo: sulla firma digitale e la sua validità, sulla presenza di virus, sulla dimensione dei files e sull’integrità degli stessi.

E’ la seconda ricevuta, che viene inviata sia alla PEC del professionista che alla postazione dello stesso nel sistema S.I.G.I.T., che attribuisce l’RGR/RGA alla causa oppure segnala le anomalie rilevate dal sistema per le quali o il files è stato “scartato” con conseguente mancata costituzione o non è stato recepito se pur con rilascio del RGR.

Il sistema consente di interrompere e riprendere le procedure, ma una volta inviato il tutto, esso è valido ai fini della costituzione in giudizio; pertanto, si dovranno valutare modi e termini ai fini delle decadenze processuali che comunque permangono.

Consigli come utilizzare sistemi antivirus ovvero monitorare la scadenza della propria firma digitale, possono sembrare banali, ma sono piccole precauzioni da non sottovalutare.

Infatti, come abbiamo già evidenziato, non vi è alcun affiancamento e, se si sceglie la modalità informatica, essa deve essere seguita per ogni fase e grado del giudizio, non sono possibili commistioni o integrazioni.

Ed è questa la pecca del sistema sia consentito dirlo, soprattutto quando chi a livello amministrativo gestisce il processo è parte indirettamente connessa con una delle principali parti, l’Agenzia delle Entrate.

Un sistema centralizzato con filtri che rilevano situazioni anomale (i.e. si pensi alla firma digitale scaduta o ai formati non conformi) che la controparte dovrebbe eccepire e non certo un sistema gestito dal quel Ministero di cui volente, o nolente, il resistente Agenzia delle Entrate è parte.

L’informatica nel processo è sempre la benvenuta, si continua ad auspicare, però, che il processo tributario sia un processo tra parti processuali realmente nella stessa posizione giuridica, dove l’attuale sistema amministrativo delle Commissioni Tributarie, connesso al MEF, non fornisca un alibi per l’assenza di una reale fase di sperimentazione di un sistema che risulta altrimenti perdente ancor prima di iniziare.

13 dicembre 2016

Commercialista Telematico