L'adempimento di fine mese: l'acconto IVA per il 2016

come ogni anno l’arrivo del mese di dicembre ci porta non solo le feste natalizie ma anche l’obbligo di versamento dell’acconto IVA, scadenza 27 dicembre… ecco i tre diversi metodi possibili per il calcolo, i codici tributo per il versamento e le regole per l’eventuale ravvedimento operoso

domanda-ctEntro il prossimo 27 Dicembre 2016 i contribuenti titolari di partita dovranno effettuare il versamento dell’acconto IVA per il prossimo anno. L’acconto potrà poi essere scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2017), per i contribuenti trimestrali (con pagamento entro il 16 febbraio 2017), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2016 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2017).

E’ possibile utilizzare alternativamente tre metodi:

1)metodo storico

2) metodo previsionale

3) metodo delle operazioni effettuate.

Metodo storico

Con il metodo storico l’importo dovuto per l’acconto risulta essere pari all’88% del versamento effettuato (o che si sarebbe dovuto effettuare) nell’ultimo periodo Iva dell’anno precedente, quindi per i contribuenti trimestrali si fa riferimento al debito del 4’ trimestre 2015 e per i soggetti mensili al dicembre 2015. Naturalmente chi l’anno scorso per quel periodo era a credito, nulla deve oggi come acconto 2016, anche se quest’anno dovesse chiudere a debito. L’importo da considerare per effettuare il calcolo dell’88% è quello risultante dalla dichiarazione Unico 2016 o dalla dichiarazione annuale IVA per il 2015. Come precisato nella risoluzione Agenzia delle Entrate n. 157/E/2004 per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno infatti considerati:

  • gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale;

  • l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per l’anno di riferimento.

Nel caso in cui un contribuente trimestrale abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa all’anno 2015 con un importo a credito a causa di un maggior versamento di acconto 2015 ora dovrà comunque verificare l’eventuale obbligo di versamento dell’acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere determinata dal saldo a debito senza considerare l’acconto versato (ovvero l’importo effettivamente dovuto per il 2015), pari alla differenza tra l’acconto versato, indicato nel rigo VH13 ed il credito Iva annuale.

Metodo previsionale

Con il cd. metodo previsionale l’acconto è calcolato in base ad una stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento. In pratica, se il contribuente prevede che per il mese di dicembre 2016, soggetti mensili, oppure  per il 4’ trimestre 2016 (trimestrali), avrà un debito IVA per un importo inferiore a quello versato nello stesso persiodo dell’anno precedente, allora l’acconto dell’88% potrà essere calcolato su tale minore importo. A tal fine è, dunque, necessario che l’acconto 2016 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto – a posteriori – per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2016 (modello Iva 2017).

Metodo delle operazioni effettuate

Con il metodo delle “operazioni effettuate” l’importo dovuto per acconto Iva 2016 si determina mediante il calcolo dell’eventuale IVA a debito risultante da:

– IVA sulle fatture attive (e corrispettivi) nel periodo 1/10 – 20/12 e IVA sulle fatture di acquisto dall’1/10 al 20/12, per i contribuenti trimestrali; periodo 1/12 – 20/12 per i contribuenti mensili. Il criterio è basato sulla determinazione dell’effettivo ammontare dell’acconto, tenuto conto delle operazioni effettuate al 20/12/2016 ex art. 6 Dpr 633/72 (non solo di quelle fatturate e registrate). Tale metodo, per determinare l’IVA relativa alle operazioni effettuate, tiene conto (CM 40/93): non solo dell’imposta afferente le operazioni registrate nel periodo ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo. Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell’Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2016 o 1.10 – 20.12.2016), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente.

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2015:

– da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell’imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2015;

– da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.

Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto Iva e quindi non sono tenuti al versamento:

  • coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2016 (manca la base di calcolo);

  • coloro che hanno cessato o cesseranno l’attività nel corso del 2016;

  • imprese agricole in “esonero” (volume d’affari annuo < €. 7.000);

  • coloro che esercitano attività di intrattenimento (art. 74 c. 6 DPR 633/72);

  • soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2016 con applicazione del regime ordinario;

  • soggetti che applicano il regime forfetario ex 398/1991.

Il versamento dell’acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per quelli trimestrali. L’anno di riferimento da indicare è il 2016. L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al rigo VH13 del modello Iva 2017.

I contribuenti che entro il 27 dicembre non provvedono a pagare l’acconto IVA, possono riemdiare alla violazione attraverso il ravvedimento operoso.

Come funziona il ravvedimento operoso?

Per avvalersi dell’istituto del ravvedimento, il contribuente, deve pagare il tributo omesso, ritardato o insufficiente, applicare la sanzione ridotta in percentuale diversa a seconda del numero dei giorni di ritardo e calcolare gli interessi di mora.

Le varie ipotesi:

– se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza del 27 dicembre: la sanzione è pari all’1%;

– se il versamento avviene tra il 15 ed il 30° giorno la sanzione è dell’1,5% dell’imposta da versare (1/10 di 15%);

– se il pagamento avviene entro il 90° giorno la sanzione ridotta è pari all’1,67% dell’imposta (1/9 del 15%);

– se il versamento dell’acconto IVA avviene oltre i 90 giorni ma entro 1 anno dalla scadenza originaria la sanzione è del 3,75% dell’imposta (1/8 di 30%).

Calcolo interessi di mora:

– per le violazioni sanate entro il 31 dicembre 2016, si applica un interesse di mora pari allo 0,2%. Per conoscere il tasso ufficiale di interessi 2017, occorre attendere il nuovo decreto Mef.

Il contribuente che ha omesso o ritardato il versamento dell’acconto IVA, e intende sanare la violazione, deve versare il tributo omesso + sanzione ridotta + interessi di mora, tramite il modello F24 ed indicare il relativo codice tributo.

I codici tributo acconto IVA da utilizzare in caso di ravvedimento operoso sono:

– Iva (cod. 6031);

– Interessi (cod. 1991);

– Sanzioni (8904).

12 dicembre 2016

Giovanna Greco