Le partite IVA inattive saranno chiuse d'ufficio… ma senza sanzioni

nelle pieghe della legge di bilancio è nascosta la sanatoria delle partite IVA inattive, cioè le partite IVA che non operano da più di 3 anni: saranno cessate d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate

comm.tel-leggi.bilancio-2 Come è noto, l’art.35, del D.P.R. n. 633/73 è la norma che regolamenta le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici dell’Agenzia delle entrate.

La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

In caso di variazione di alcuno degli elementi prescritti o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione agli uffici. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata.

In caso di cessazione dell’attività il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.

La chiusura della partita Iva d’ufficio

Il comma 15-quinquies, dell’articolo 35, del citato D.P.R. n. 633/72 prevede che l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività, comunicando agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.

Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Sul versante sanzionatorio, per quel che qui ci interessa, l’art. 5, c. 6, per. 1, del D.lgs. n. 471/97 prevede che chiunque, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, prevista dal citato art. 35, del D.P.R. n. 633/72 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l’attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000.

La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo (167 euro).

Il D.L. n. 193/2016

I commi 44 e 45 dell’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016, approvato alla Camera in sede emendativa, che salvo sorprese non dovrebbero essere modificato nel passaggio al Senato, sono intervenuti sia sotto l’aspetto normativo (sostituendo il comma 15-quinquies, dell’articolo 35, del D.P.R. n. 633/72), che sanzionatorio (modificando l’art. 5, c. 6, per. 1, del D.Lgs. n. 472/97).

In forza della nuova formulazione, l’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria.

Sono demandati ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate i criteri e le modalità di applicazione della norma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Contemporaneamente, il legislatore è intervenuto sul versante sanzionatorio, modificando l’art .5, c. 6, per. 1, del D.Lgs. n. 472/97, eliminando la mancata comunicazione di cessazione attività come fattore incidente sulla sanzione.

In pratica, una volta fissati i criteri e le modalità di applicazione della norma, le partite Iva inattive saranno cancellate d’ufficio, senza irrogazione di sanzioni.

23 novembre 2016

Gianfranco Antico