Riapre la Voluntary: tra conferme e novità

sta per ripartire la stagione delle Voluntary bis: in questo articolo proponiamo una prima analisi della normativa: la voluntary bis è simile all’originale, ma non proprio identica – bisogna soprattutto verificare i Paesi che hanno aderito allo scambio di informazioni e non sono più paradisi fiscali

stock-exchange-641910_960_720Nell’aula del Senato con 162 “si” e 86 “no” (un astenuto) è stato approvato definitivamente il Decreto fiscale confermando la fiducia al Governo e quindi anche all’articolo 7 della Legge 193/2016 (riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate).

Le conferme

Oltre alle altre sanzioni (IVA, IRAP, IVIE e IVAFE) sono confermate le sanzioni sulle violazioni dichiarative per omesso quadro RW e dichiarazione infedele per redditi non dichiarati, fino al 30 settembre 2016. I termini di presentazione della istanza di collaborazione volontaria sono fissati entro e non oltre il 31 Luglio 2017. Il versamento del dovuto andrà previamente conteggiato dal professionista e versato con l’autoliquidazione delle imposte interessi e sanzioni entro il 30 Settembre 2017 prima o unica rata di tre rate massimo.

Le novità

Per i contribuenti che vorranno ottenere l’esonero dal quadro RW per il periodo 2016 e per la frazione di tempo intercorrente dal 1 Gennaio alla data di inoltro della richiesta e diversamente dalla precedente versione ove si poteva optare per il conteggio “forfettario” o “analitico” senza particolari condizionamenti, la nuova procedura di voluntary disclosure comporterà la necessità della completezza informativa alle relazioni di accompagnamento ove le attività che hanno generato redditi esteri (di natura finanziaria e non finanziaria), dovranno essere analiticamente illustrate.

Altro aspetto di rilevante importanza è l’eliminazione del raddoppio dei termini nelle ipotesi in cui la regolarizzazione ha per oggetto attività finanziarie detenute (direttamente o indirettamente) in Paesi con i quali è già in vigore lo scambio delle informazioni conforme allo “scambio delle informazioni allargato” di cui all’articolo 26 del modello delle convenzioni OCSE ovvero come il TIEA (Tax information exchange agreement).

L’Italia presenta il TIEA nella sua versione “bilaterale” con:

Principato di Monaco (2 Marzo 2015),

Gibilterra (firmato il 2 Ottobre 2012 ed in Gazzetta Ufficiale il 18 Dicembre 2014),

Isole Cayman (firmato il 2 Ottobre 2012 ed in Gazzetta Ufficiale il 9 Luglio 2015)

Jersey (firmato il 3 Marzo 2012 ed in Gazzetta Ufficiale il 30 Ottobre 2014)

Isole Cook (firmato il 17 Maggio 2011 ed in Gazzetta Ufficiale il 30 Ottobre 2014)

Guernsey (firmato il 5 Settembre 2012 ed in Gazzetta Ufficiale il 4 Marzo 2015)

Isola di Man (firmato il 16 Settembre 2013 ed in Gazzetta Ufficiale il 2 Marzo 2015).

Nell’elenco vanno inclusi i TIEA con Lietchtestein e Andorra.

Alla luce degli accordi TIEA sullo scambio di informazioni a richiesta, è utile osservare che il medesimo modello ancorché vincolato alla sola richiesta di informazioni che dovranno passare al vaglio delle condizioni di cui all’articolo 5(5) del modello, è importante evidenziare che i paesi firmatari possono estendere la loro cooperazione ad altre modalità di scambio di informazione se intenzionalmente voluto. Pertanto, il TIEA è tecnicamente da considerare l’anticamera dello scambio automatico multilaterale proprio per la natura di modello bilaterale e multilaterale da cui nasce. Tra l’altro, uno degli scopi sostanziali del modello TIEA è quello di poter verificare altri soggetti infatti secondo l’art. 2 del Modello TIEA uno Stato firmatario (Autorità competente dell’Italia) non ha l’obbligo di raccogliere informazioni limitatamente ai soggetti residenti in Italia o della nazionalità Italiana purché quelle informazioni gli saranno necessarie per raggiungere i fini dell’accertamento fiscale.

Infine va ricordato che viene introdotto il nuovo reato di abuso fraudolento della procedura. Viene potenziata l’attività di accertamento con la collaborazione attiva dei Comuni (c.d. liste selettive) che segnalano i cambi di residenza verso l’estero.

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29 novembre 2016

Andrea Lupini