mercoledì 30 novembre scade un adempimento fondamentale per i soggetti iscritti al registro dei revisori legali: la comunicazione della propria PEC; in caso di inadempimento il revisore rischia sanzioni
E’ stata emanata una circolare da parte della Ragioneria Generale dello Stato con la quale si ricordano le modalità e i termini di comunicazione della casella di posta elettronica certificata per gli iscritti nel Registro dei revisori legali: il 30 novembre è l’ultimo giorno utile per comunicare l’indirizzo e, in caso di inosservanza della disposizioni, si applicano le sanzioni che vanno da un minimo di 50 euro ad un massimo di 2.500 euro; per coloro che avevano già comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di PEC non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione
L’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, ha introdotto disposizioni che modificano ed integrano l’articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevedendo l’obbligo per tutti i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010, di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del Registro.
Lo stesso D.Lgs. 135/2016 ha, inoltre, modificato l’articolo 7, del decreto legislativo n. 39 del 2010, introducendo l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata tra i dati minimi che costituiscono il contenuto informativo del Registro dei revisori legali.
Con la circolare n. 21, del 29 settembre 2016, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – avente ad oggetto “Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Modalità e termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti”, è precisato che i professionisti che non hanno già adempiuto all’obbligo indicato nell’oggetto, sono tenuti a comunicare un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, entro il prossimo 30 novembre 2016.
Pubbliche amministrazioni: PEC obbligatoria
L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di istituire un indirizzo digitale per la trasmissione di atti e documenti trova fondamento nel decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che istituiscono l’IPA (Indice degli indirizzi delle PA), quale archivio ufficiale delle caselle di Posta Elettronica Certificata di Amministrazioni, Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi.
Va evidenziato che il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, ha modificato diversi punti del citato Codice dell’Amministrazione Digitale.
L’art. 16, c. 7, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, rubricato “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese” ha esteso l’obbligo di dotarsi di caselle PEC anche a carico dei professionisti iscritti in Ordini o collegi professionali ed alle imprese in forma societaria, con l’espressa finalità di favorire la presentazione di istanze e lo scambio di dati, informazioni e documenti con modalità telematiche.
L’articolo 5, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto l’estensione della posta elettronica certificata anche alle imprese individuali.
Tali innovazioni si inseriscono in un contesto di progressiva diffusione di strumenti di comunicazione elettronica tra tutti gli operatori economici, e tra questi ultimi e lo Stato, favorendo la semplificazione degli adempimenti connessi allo scambio di informazioni e documenti e la riduzione degli oneri amministrativi.
L’entrata in vigore del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ha esteso, dunque, alla categoria dei revisori legali l’obbligo di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, da comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze o al soggetto incaricato alla tenuta del Registro dei revisori legali.
Va rilevato che, con il citato D.Lgs. 135/2016, il legislatore italiano ha nell’ordinamento interno recepito la direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Adempimento escluso per il revisore che ha già comunicato la PEC
Relativamente ai soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione. La circolare in commento della Ragioneria richiama , tuttavia, tutti gli iscritti ad una scrupolosa verifica dei propri dati anagrafici e di contatto anche al fine di accertarsi che la casella di posta certificata precedentemente comunicata al Registro sia ancora valida e sia attiva.
Le sanzioni per l’omessa comunicazione
Occorre preliminarmente evidenziare che ogni casella PEC comunicata dovrà essere associata univocamente ad un singolo iscritto. Se, infatti, la finalità della norma è quella di consentire agli operatori economici ed ai professionisti di dotarsi di strumenti certificati per dialogare con la PA, e a quest’ultima di estendere e potenziare l’offerta dei propri servizi telematici anche in favore degli stessi iscritti, motivi di coerenza e di sistematicità inducono ad escludere la possibilità di utilizzare caselle “condivise” o “comuni”, per esempio più professionisti che utilizzano in modo promiscuo una stessa casella PEC nell’ambito di uno studio associato, nonché quelle intestate ad altri revisori o a soggetti terzi.
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato evidenzia che, per quanto concerne i professionisti iscritti presso altri Albi, Ordini o Collegi professionali, nel segnalare che per tali categorie era già in vigore una normativa che imponeva l’obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica, si ritiene che ai fini della comunicazione al Registro ciascun singolo iscritto possa indicare la casella PEC già utilizzata per l’Ordine professionale o collegio di appartenenza o ricorrere, alternativamente, ad una casella PEC specifica diversa dalla precedente.
La mancata comunicazione di informazioni obbligatorie che costituiscono parte essenziale del contenuto informativo del Registro dei revisori legali, ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati nei tempi previsti alla normativa, espone l’iscritto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, del decreto legislativo n. 39 del 2010.
L’art. 21, c. 1, del decreto legislativo n. 135/2016, novellando l’originario Capo VIII del decreto legislativo n. 39/2010, ha introdotto all’art. 24, c. 2, lett. b, una specifica sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, applicabile nella misura da cinquanta a duemilacinquecento euro.
La circolare della Ragioneria dello Stato raccomanda, pertanto, a tutti gli iscritti (revisori legali e società di revisione legale) di provvedere per tempo al descritto adempimento, assicurando che gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata siano comunicati al Registro, o eventualmente aggiornati, entro la data del 30 novembre 2016.
Pubblicato il nuovo registro dei revisori
Si evidenzia che, con una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato precisato che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n.135, del 17 luglio del 2016, sono istituite nel Registro dei Revisori Legali le nuove sezioni denominate «A» e «B».
L’articolo 27, del decreto legislativo n.135/2016, in prima applicazione, ha stabilito i criteri per la formazione di tali sezioni, prevedendo, in particolare, l’iscrizione nella «Sezione B» dei revisori “inattivi” e di quelli per i quali non risulta espletato nell’ultimo triennio alcun incarico di revisione legale o attività di revisione presso una società di revisione legale.
A tale riguardo, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 34, dell’8 agosto 2013, nel fissare al 23 settembre il termine per l’avvio degli obblighi di comunicazione verso il Registro degli incarichi di revisione legale in corso, per mezzo di modalità telematiche e digitali, aveva previsto, già in conformità al decreto legislativo n. 39 del 2010, che “La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l’iscrizione nella sezione ‘revisori inattivi’ del Registro dei revisori legali”.
L’aggiornamento delle sezioni «A» e «B» del Registro sono rese effettive a far data dal 23 settembre 2016.
21 novembre 2016
Federico Gavioli