La notifica al contribuente irreperibile: aggiornamenti dalla Cassazione

In tema di notifiche tributarie l’irreperibilità assoluta del contribuente necessita di ricerca approfondita da parte del messo e dell’attestazione “sconosciuto all’indirizzo indicato“. La definizione di irreperibilità è fondamentale per valutare la corretta gestione della notifica

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In sede di notifica dell’accertamento, l‘assenza del contribuente va adeguatamente documentata dal messo. Per l’irreperibilità assoluta, infatti, deve essere provato che dalle ricerche eseguite il soggetto risulti sconosciuto a quell’indirizzo. La procedura dell’affissione alla casa comunale, prevista dall’articolo 6o, lettera e, del Dpr 600/73, va effettuata solo quando il messo notificatore non reperisce il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto. A questo fine, è necessario che il messo esegua specifiche ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale, per verificare che il trasferimento, non sia in realtà un mero cambio di indirizzo nello stesso comune. La notifica per “irreperibilità assoluta” può essere effettuata solo “in via residuale, previo espletamento delle opportune ricerche dell’inesistenza nel Comune ove la persona giuridica ha il domicilio fiscale, di una qualsiasi sede, ufficio o azienda della medesima”. Essa richiede la doverosa verifica che il mancato rinvenimento del destinatario dipenda “da una temporanea assenza dello stesso” (cd. “irreperibilità relativa“); essa non richiede “ai fini del raggiungimento della prova della notifica, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, o quantomeno della spedizione della stessa .Nel caso specifico, dai documenti, non risultano tali ricerche e, in ogni caso, i fatti smentiscono queste circostanze; appena due mesi prima, presso lo stesso indirizzo della società era stato regolarmente ricevuto un invito al contraddittorio”. Tale assunto è stato statuito dalla Cass. civ. Sez. VI – 5, con ordinanza del 19-09-2016, n. 18352

Vicenda

Il giudice del gravame ha ritenuto effettuata regolarmente la notifica dell’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, c. 1, lett. e, (cd. “irreperibilità assoluta“), nonostante la relata di notifica del messo non conteneva le ricerche all’uopo effettuate e non conteneva alcuna indicazione circa il fatto che il destinatario della notifica era risultato “sconosciuto”.

Pronuncia

Gli Ermellini, con la pronuncia citata, in accoglimento delle doglianze del contribuente, hanno ribadito che costituisce ius receptum il principio per cui “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (da ultimo, Cass. sez. 5’, n. 7523/16; conf. Cass. nn. 6886/16, 25436/15, 23332/15, 24260/14, 14030/11, 20425/07, 7268/02); in questa seconda ipotesi (cd. irreperibilità assoluta), pur non richiedendosi “nuove ed ulteriori ricerche“, è pur sempre necessario nonchè “sufficiente che il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè sconosciuto all’indirizzo indicato” (Cass. sez. 5’, n. 23588/15 e n. 8676/15, con riguardo alla dicitura “sconosciuto“; conf. Cass. 25272/14, 17064/06, 906/02, 8071/95); presupposto che, come visto, non risulta invece attestato nel caso di specie.

Conclusioni

Il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. va effettuato soltanto nelle ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre tale notifica va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e, della Legge 600/1973 (affissione all’albo comunale) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto (Cass. 16-03-2016 n.5122 sez. T).

Nei casi in cui il contribuente risulti temporaneamente assente dalla propria abitazione, pur essendo la stessa ben nota all’agente notificatore, la notificazione degli atti tributari, di accertamento o riscossione, deve necessariamente avvenire nel rispetto delle formalità di cui all’articolo 140 del codice di procedura civile, risultando essenziale la produzione della c.d. «raccomandata informativa», ovvero della raccomandata con avviso di ricevimento con cui si informa il destinatario dell’avvenuto deposito del plico nella casa comunale. In mancanza di tale adempimento, la notificazione è illegittima e, a fronte della contestazione mossa dal contribuente (che abbia sostenuto la mancata notificazione dell’atto) spetta all’amministrazione produrre in giudizio la copia di detta raccomandata. Quando si tratti di temporanea assenza del destinatario, ma la residenza risulti nota al notificatore, la notifica deve necessariamente prevedere 3 step: deposito del plico presso la casa comunale; affissione della notizia sulla porta dell’abitazione; spedizione della raccomandata informativa della giacenza, con avviso di ricevimento.

L’ipotesi di c.d. irreperibilità temporanea lascia supporre che il contribuente, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata, essendo invece necessarie ulteriori ricerche solo quando il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perchè in tal caso viene meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto notificatogli ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. (Cass. 05-03-2013 n.5477 sez. T).

La notifica può dirsi perfezionata ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/73 (irreperibilità assoluta) solamente se dalla relata emerge chiaramente che il messo ha ricercato il contribuente, non soltanto presso l’indirizzo indicato nell’atto, ma nell’intero Comune. Non è sufficiente la mera attestazione nella relata “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco”. Sussiste violazione degli articoli 148 c.p.c. e 60, lettera e), D.P.R. 600/73, in quanto l’annotazione “sconosciuto in loco” non è idonea a dare atto del compimento delle doverose ricerche del destinatario del plico da parte dell’agente notificatore. La detta annotazione, in altri termini, è assolutamente generica, quindi non atta a soddisfare i requisiti richiesti dall’articolo 148 del codice di rito civile. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Dalla mera attestazione “sconosciuto sui citofoni” e “sconosciuto in loco” non emerge di certo se il messo notificatore abbia effettuato le dovute ricerche e se queste siano state sufficienti per pervenire alla conclusione della irreperibilità del destinatario. Compete al giudice di merito interpretare la relata di notifica e di valutare la sufficienza delle ricerche da parte del messo; tuttavia non si può tacere che tale attività d’interpretazione e di valutazione presuppone che delle ricerche ci sia traccia agli atti del giudizio, giacché, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito di legittimità della notifica ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/73, “ossia che emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”. Va anche aggiunto che dalla lettera della norma emerge che le ricerche devono avere a oggetto la presenza del destinatario non solo presso l’indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell’intero territorio comunale (Cass. 25-11-2015 n. 24082 sez. T).

Anche in tema di notificazione degli atti in materia tributaria, l’attestazione nella relata del pubblico ufficiale di avere acquisito da informazioni in loco che il contribuente è sloggiato costituisce atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e s.s. cc. e fa piena prova fino a querela di falso della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. 09-09-2016 n. 17807 sez. T).

22 novembre 2016

Ignazio Buscema