Sono stati “allineati” i termini per la presentazione di dichiarazioni integrative “correttive”; in sostanza anche l’integrativa a favore del contribuente, come già accade per quella a sfavore, può essere presentata entro cinque anni dal 2015 in poi ed entro quattro anni dal 2011 al 2014.
Il decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249, del 24 ottobre 2016, all’art. 5 prevede novità in materia di dichiarazione integrativa a favore.
La normativa di riferimento
Occorre preliminarmente ricordare che l’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, prevede che le dichiarazioni possano essere integrate dal contribuente per correggere errori ed omissioni, mediante successiva dichiarazione da presentare entro il termine di decadenza di cui all’art. 43, del D.P.R. n. 600/1973, fatta salva l’applicazione di sanzioni.
Proprio tale indicazione normativa sul trattamento sanzionatorio (eventuale) sembrerebbe indurre a credere che in tale situazione rientrino tutte le possibili correzioni, sia a danno che a favore del contribuente. Inoltre, il fatto che la norma conservi un termine finale per la correzione (quello previsto per l’accertamento) induce ulteriormente a ritenere che il dispositivo sia valevole sia per la dichiarazione a sfavore che per quella a favore, per la semplice circostanza che nessun contribuente provvederebbe a rettificare a proprio sfavore una dichiarazione per la quale l’Amministrazione non ha più potere di contestazione.
Il successivo comma 8-bis, dell’articolo 2, consente la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro il termine prescritto per la presentazione del modello relativo al periodo d’imposta successivo; l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione, con Modello F24.
Secondo un orientamento della dottrina dominante sarebbe sempre ammissibile, per il contribuente, la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, anche dopo il decorso del termine del modello successivo, con la sola differenza che la dichiarazione “tempestiva” darebbe la possi