Collaudo del bene e tempistica della fatturazione

qual è il termine per l’emissione della fattura nel caso di beni mobili che richiedono un collaudo prima dell’utilizzo? Anche in questo caso la fattura va emessa alla consegna del bene, o entro il 15 del mese successivo, oppure al momento del formale collaudo del bene stesso con esito positivo? Cambia molto…

faq-ctQUESITO

Ho letto con molto interesse un vostro articolo pubblicato sul sito nel quale venivano indicati i termini per l’emissione delle fatture di vendita. Ne approfitto per porgere una domanda su un caso specifico di mio interesse.

Qual è il termine per l’emissione della fattura nel caso di beni mobili particolari che richiedono prima dell’utilizzo un collaudo? Anche in questo caso la fattura va emessa alla consegna del bene o entro il 15 del mese successivo oppure al momento del formale collaudo del bene stesso con esito positivo?

Il dubbio nasce poiché tra la consegna del bene e il collaudo può passare anche diverso tempo.

RISPOSTA

Rispondiamo brevemente al suo quesito, in base alle norme generali dell’IVA; come vedrà per una risposta più aderente al caso specifico si dovrebbe analizzare la contrattualistica relativa alla cessione.

La normativa IVA

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (“Effettuazione delle operazioni”), le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna e spedizione se riguardano beni mobili. Si deve tenere conto di questo ulteriore fatto: le cessioni, i cui effetti traslativi o costituivi si producono posteriormente alla conclusione della vendita con riserva di proprietà, e le cessioni con clausole di trasferimento vincolanti per tutte le parti contraenti (anche in caso di cessione del bene le parti contraenti possono essere più di 2) si considerano effettuate nel momento in cui producono gli effetti o, se riguardano beni mobili, comunque, decorso un anno dalla consegna/spedizione del bene.

Il problema del collaudo

La dirimente, pertanto, appare essere il rapporto contrattuale tra le parti: ovvero se la vendita si considera effettuata solo dopo l’avvenuto collaudo o meno. Se dal contratto risulta tale previsione, pertanto, il passaggio di proprietà e la consegna avverranno solo a collado effettuato positivamente: solo da tale momento decorrono gli obblighi di fatturazione.

Al contrario, nel caso in cui il collaudo non sia considerato contrattualmente rilevante, gli obblighi di fatturazione decorreranno dal momento della consegna materiale del bene mobile.

15 novembre 2016

Luca Bianchi – Marco Giorgetti