Rateazione dei debiti tributari: entro il 20 ottobre la richiesta di riammissione

una delle scadenze più importanti di ottobre è quella del 20: i contribuenti decaduti da un piano di rateazione relativo a debiti tributari possono essere riammessi al beneficio della rateazione (anche per gli accertamenti con adesione); nell’articolo puntiamo il mouse sulla definizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e sulle modalità di calcolo degli indici di liquidità

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Riaperti i termine per la rateazione dei debiti tributari: entro il prossimo 20 ottobre per effetto del decreto enti locali è consentito ai soggetti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, di poter chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.

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Il decreto legge 113/2016, dal titolo “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, convertito con modifiche in legge n.1 60/2016, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 2016, meglio conosciuto come il decreto “Enti locali” tra le molte novità che introduce, prevede all’art.13-bis, la riapertura del beneficio della rateizzazione dei debiti tributari.

Tale novità, introdotta durante la conversione in legge del decreto legge Enti locali, permette ai contribuenti decaduti, alla data dell’1 luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari, di essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando una domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Il nuovo piano è concesso anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state totalmente saldate. Il contribuente decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

La novità, introdotta dal decreto Enti locali che consente di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data precedente al 22 ottobre 2015.

Le condizioni per beneficiare della novità in materia di rateizzazione dei debiti tributari sono:

  • la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;

  • il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

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