Rottamazione delle cartelle di Equitalia: regole per la richiesta

Una guida alla procedura di rottamazione delle cartelle Equitalia prevista nel Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 appena approvato, che contiene alcune delle misure fiscali collegate alla prossima Legge di bilancio.

Novella normativa

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2017, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili». Si riporta il testo delle disposizioni riguardanti la cd “Rottamazione delle cartelle”.

 

 

La norma

Art. 6 – Definizione agevolata

rottamazione cartelle esattoriali1 . Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

 

 

Domanda entro il 21 gennaio 2017

La richiesta di usufruire del pagamento ridotto va fatta entro 90 giorni dal 24 ottobre 2016, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 249, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Le domande per usufruire della rottamazione delle cartelle erariali, cancellando sanzioni e interessi, dovranno, pertanto, essere presentate entro il 21 gennaio 2017. La rottamazione non è automatica. Per poter definire i carichi pendenti, il contribuente dovrà rivolgere all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando, entro 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, una apposita dichiarazione redatta sul modello, che verrà pubblicato sul sito di Equitalia. Il modulo per aderire dovrà essere pubblicato da Equitalia. Il debitore dovrà indicare il numero di rate con le quali intende saldare il suo debito con il fisco, con l’Inps o con l’ente locale che ha emesso l’atto. Al massimo, tuttavia, le tranche di pagamento non potranno essere superiori alle quattro previste dal decreto.

Ambito

La rottamazione, vale per tutte le cartelle. La rottamazione vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia. In sostanza ,potranno essere pagate senza interessi e sanzioni anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari. Sarà possibile usufruire dello “sconto” anche per l’Iva, ma solo se l’imposta non riguarda il pagamento all’importazione. Per le multe stradali, invece, lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste.

Effetti

Il debitore ha la possibilità, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 20151, di estinguere il debito senza corrispondere:

– le sanzioni incluse in tali carichi;

– gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo);

– le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

L’unico importo che viene richiesto, dunque, è costituito:

– dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

– dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Nella definizione agevolata dei ruoli l’aggio della riscossione va comunque pagato.

Pagamento

Il pagamento va effettuato in unica soluzione o in quattro rate2 (sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo). Il versamento della cartella scontata potrà esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione. Se le somme versate hanno già coperto il debito ricalcolato da Equitalia secondo le regole della sanatoria, nulla è dovuto ma il contribuente sarà comunque tenuto a presentare la sua richiesta di adesione alla rottamazione dei ruoli.

Giudizi pendenti

Il debitore deve fare presente se esistono giudizi pendenti sulla cartella oggetto di rottamazione e dichiarare la rinuncia ai giudizi che sono in sospeso. In presenza di lite per aderire il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarle; in pratica dovrà rinunciare a portare avanti le liti relative alla cartella che sta versando. Con l’adesione alla rottamazione delle cartelle di Equitalia si dovrà definire anche i contenziosi instaurati contro l’agente delle riscossione. Tra le condizioni richieste per chiudere i conti con Equitalia c’è dunque, anche quella di voler rinunciare a eventuali contenziosi in corso. Una rinuncia che dovrà essere espressa dal contribuente all’atto di presentazione del modello ,con cui si comunicherà a Equitalia di aderire alla definizione agevolata.

Obbligo del concessionario

L’Agente della riscossione ha centottanta giorni di tempo dal 24 ottobre 2016 per comunicare ai debitori l’importo della nuova cartella da pagare secondo le rate richieste dal debitore nella sua domanda iniziale. Al momento della richiesta il contribuente potrà scegliere di pagare l’importo dividendolo in quattro rate.

Presentata la richiesta, l’agente della riscossione comunicherà, entro il 22 giugno 2017, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo ciascuna e la terza e la quarta pari a 1/6 ciascuna delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Il concessionario della riscossione dovrà comunicare a chi ha aderito l’importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Le prime due rate saranno pari ciascuna ad un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto. Sulle rate saranno calcolati gli interessi ma chi vuole può pagare in un unica soluzione. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

Importo dovuto per la definizione agevolata

Nella determinazione dell’importo dovuto per la definizione agevolata il concessionario terrà conto soltanto di quanto finora versato dal contribuente a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, mentre resteranno definitivamente acquisite e non potranno formare oggetto di rimborso le somme riscosse a titolo di sanzioni e interessi moratori. Nessuna possibilità di rimborso delle somme già versate a Equitalia, anche prima della definizione agevolata, come sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi e premi previdenziali. Con il pagamento della prima rata o della somma totale dovuta con la sanatoria, scatterà in automatico la revoca dei piani di dilazione in corso.

Ulteriori aspetti

Giova precisare che :

  • il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione;

  • la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (le rate, in tal caso, sono 72 mensili, con la possibilità di arrivare a 120 rate);

  • potranno fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 20163;

  • non rientrano le multe al Codice della strada o meglio, vi rientrano solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti. Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora;

  • la rottamazione non vale per l’Iva all’importazione, ma anche per le somme dovute a titolo di recupero di «aiuti di Stato»(in pratica le multe Ue) e su quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

  • la definizione agevolata non si applica nemmeno sulle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.

Mancato pagamento rate

Sono previsti pesanti conseguenze per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la rottamazione e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle. Chi aderisce alla rottamazione deve porre particolare attenzione alla puntualità e precisione dei pagamenti. In caso di mancato versamento dell’importo stabilito (o anche di una sola rata) la «definizione agevolata» del dovuto non sarà più possibile. E il contribuente dovrà tornare a pagare la vecchia cartella, sanzioni incluse. In caso di un mancato pagamento parziale, quanto versato dal contribuente verrà trattenuto a titolo di acconto dall’Agente di riscossione4. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.

Rateizzazione

Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla “definizione agevolata“. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate: la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata.

Stop delle azioni fiscali esecutive

Lo stop delle azioni fiscali esecutive, come ganasce e pignoramenti, è solo per i contribuenti che aderiscono alla rottamazione, e solo nel caso in cui i provvedimenti non siano già stati avviati. Per chi non aderisce, invece, non ci saranno cambiamenti. Dal momento della presentazione della domanda il Concessionario della riscossione dovrà sospendere eventuali azioni di recupero coattivo poste in essere e non potrà avviare nuove azioni esecutive. Restano validi eventuali fermi amministrativi e ipoteche già iscritte sui beni del debitore e vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per i carichi oggetto di richiesta di definizione5.

 

26 ottobre 2016

IsabellaBuscema

 

 

NOTE

1 Restano ,pertanto fuori, dalla definizione tutte le cartelle affidate dopo il 31 dicembre 2015. Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.

2 Al momento della richiesta potrà scegliere di pagare l’importo in 4 rate. Entro il 22 giugno (sei mesi), il concessionario della riscossione dovrà comunicare a chi ha aderito l’importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Le prime due rate saranno pari ciascuna a un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto. Sulle rate saranno calcolati gli interessi, ma chi vuole può pagare in un’unica soluzione. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

3 Ammesso alla rottamazione chi è in regola con i pagamenti nel periodi 1 ottobre – 31 dicembre. Anche i debitori che hanno rateizzazioni in corso con Equitalia potranno accedere alla sanatoria. Per evitare perdite immediate del gettito tuttavia il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 prevede quale ulteriore condizione d’accesso il rispetto di tutti i pagamenti rateali con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.

4 Chi dopo aver chiesto di aderire alla definizione agevolata mancherà di pagare una o più rate vedrà annullati gli effetti della sanatoria e dovrà versare quanto dovuto in precedenza, salvo gli eventuali pagamenti parziali che varranno come acconto.

5 La richiesta di adesione alla rottamazione delle cartelle garantisce una sorta di «scudo» al contribuente nei confronti del ricorso a maniere forti da parte dell’agente della riscossione. Quest’ultimo, infatti, non può avviare nuove azioni esecutive (per esempio un pignoramento) né iscrivere ipoteche o fermi amministrativi (le ganasce fiscali). Rimangono, invece, fermi e ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.