In arrivo il Testo Unico sul Vino?

La produzione vitivinicola rappresenta un business da oltre 14 miliardi di euro; finalmente in Parlamento si sta discutendo del disegno di legge concernente il cosiddetto ‘Testo Unico del Vino’, un provvedimento organico e strutturato che interviene a tutto tondo nel comparto vitivinicolo nazionale. Esaminiamone le principali novità…

testo unico sul vinoL’attuale disciplina fiscale del settore vitivinicolo poggia in primis sull’articolo 36 del decreto legislativo 504 del 1995, il Testo Unico delle Accise (TUA) ed in una serie di regolamentazioni specifiche, spesso di natura secondaria, con interventi di tipo complementare1.

Una frammentazione normativa probabilmente dovuta alla particolare natura del comparto, sospeso tra il fiscale ed il merceologico.

Un made in Italy che vale 14 miliardi di euro, una voce non indifferente nel PIL nazionale, con una produzione sempre più di qualità fortemente orientata all’export.

Il Wine Business è da sempre uno dei comparti merceologici ed economici di eccellenza del Made in Italy, tanto che l’Italia, con oltre 500 riconoscimenti tra DOCG, DOC e IGT, è il Paese con il maggior numero di vini a Denominazione di Origine Protetta e a Indicazione Geografica Protetta riconosciuti dall’Unione Europea. Uno dei settori tradizionali della nostra economia (fonte: MIPAF, 2015).

Da qui l’esigenza, da sempre palesata dagli operatori del settore, di una normativa organica e strutturata.

Il 21 settembre 2016, la Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il Testo Unico sul Vino, si tratta degli atti n. 2236 e 2618-A, per chi voglia approfondire la questione con i lavori parlamentari.

Il provvedimento, così come emendato dall’Aula della Camera dei Deputati, passerà ora all’esame del Senato laddove, si immagina, manterrà la struttura di base elaborata in prima lettura.

 

Il provvedimento raccoglie ed aggiorna la normativa nazionale in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio del vino.

Esaminiamo i contenuti principali del disegno di legge.

  1. Contenuto del provvedimento

Come detto, il provvedimento, che consta di complessivi 91 articoli, riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini.

Tra le novità introdotte, si segnala – innanzitutto – il riconoscimento del vino e dei territori viticoli come patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

In particolare, si prevede che lo Stato promuova interventi per la salvaguardia dei cc.dd. vigneti eroici o storici.

La normativa interviene, poi (finalmente!), sulla definizione di vitigno autoctono italiano, con ciò intendendo il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. Con riferimento, poi, alle qualificazioni DOCG, DOC e IGT, si rinvia ai relativi disciplinari.

Solo le varietà di uva da vino iscritte nel Registro nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli, fatta eccezione per le viti utilizzate a scopo di ricerca e per quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono.

E’ stato, poi, istituito uno schedario viticolo, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, laddove deve essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino e contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo.

Viene definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione, disciplina non solo applicabile ai vini DOP e IGP, secondo il proprio disciplinare, ma anche alla produzione di particolari vini, purché individuati dalle regioni con specifico provvedimento.

Con riferimento al comparto degli alcoli derivati dalla produzione primaria, il Testo Unico interviene anche in materia di detenzione delle vinacce, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, viene elevata al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l’anno.

Molta attenzione viene, poi, dedicata all’attività di controllo preventivo della produzione, ad esempio attraverso l’individuazione di tutte le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti, fatta eccezione – ovviamente – per quelli destinati al funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

Per prevenire frodi merceologiche, particolare attenzione è stata, anche, dedicata agli aspetti correlati alla resa attraverso l’indicazione delle rese massime dell’uva e del vino (ad ettaro) nei disciplinari di riferimento; pur consentendo alle Regioni, in annate favorevoli, la possibilità di destinare parte dell’esubero (20%) alla produzione del relativo vino DOP.

E’ stata poi rivista tutta la disciplina sull’etichettatura avuto riguardo all’utilizzo delle denominazioni geografiche.

I vini DOCG devono essere immessi in consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacità non superiore a sei litri, muniti di uno speciale contrassegno.

Con riferimento ai controlli ed alla vigilanza, si individua il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale Autorità nazionale competente; i controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione.

Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito l’elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo.

In merito alla tutela del Made in Italy viene previsto che l’Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli.

Infine, in ordine al sistema sanzionatorio, viene introdotta la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell’organismo di controllo.

  1. Conclusioni

Si tratta indiscutibilmente di uno strumento di innovazione e semplificazione fondamentale, con questo provvedimento, utilizzando le dichiarazioni dello stesso Ministro Martina, si rende “il vino italiano sempre più forte e all’avanguardia in Europa”.

Un made in Italy, fortemente orientato all’export, i cui continui dati in crescita fanno ben sperare anche per gli anni a venire, anche grazie ad una evidente maturazione dei produttori nazionali che, a fronte di una domanda sempre più rigida, hanno avviato da tempo un percorso produttivo di qualità.

Si tratta di un segmento economico di ben 14 miliardi all’anno, un dato economico che il Legislatore non può non considerare in un ciclo economico caratterizzato da una lenta ripresa.

Il disegno di legge prosegue ora l’esame parlamentare, in seconda lettura, al Senato della Repubblica.

4 ottobre 2016

Fabrizio Stella e Massimiliano Giua

1 Per un approfondimento si rinvia, di M. Giua, F. Stella, E. Galiberti, N. Monfreda, V. Mirra e C.G. Fanelli, al volume “Prodotti Alcolici – merceologia, cultura e fiscalità”, Eutekne Editore novembre 2015.