recentemente è nata la figura del pegno non possessorio le cui applicazioni pratiche possono spaziare ben al di là di quelle in assistenza ai finanziamenti per i quali era stato studiato; i fornitori aziendali sono le figure che possono trarre il principale vantaggio da questo nuovo istituto a condizione che sappiano muoversi con adeguata tutela nel più emblematico di casi di stress: il fallimento del cliente-debitore

In data 30/6/2016 è stata approvata la legge n. 119 che ha convertito con modifiche il D.L. 59/2016 responsabile dell’introduzione nel ns ordinamento della nuova figura del
pegno non possessorio.
Questo istituto è stato pensato per favorire i finanziamenti alle imprese consentendo una garanzia sui mezzi di produzione e finanche sulle merci, permettendo il cosiddetto revolving ovverosia il suo trasferimento dalla materia prima al prodotto finito, al ricavato della vendita.
La garanzia assiste genericamente i
crediti inerenti all’esercizio dell’impresa ed è riferito sia a quelli presenti che a quelli futuri, determinati o determinabili.
Dunque l’ambito di applicazione è molto più ampio di quello tipico del finanziamento e si allarga ad un utilizzo che abbraccia anche la fornitura o i servizi.
In base al nuovo istituto infatti nulla impedirà che il contratto di fornitura di merce sia accompagnato da un contratto di pegno sulla stessa merce venduta assegnando al fornitore una forma di garanzia di facile fruibilità che dovrebbe rendere
Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l
Abbonati per continuare a leggere questo articolo
Pensato e fatto da professionisti, per professionisti, ogni piano di abbonamento
comprende:
-
contenuti autorevoli, tempestivi, chiari, per aiutarti nel lavoro di
tutti i
giorni
-
videoconferenze, per aggiornarti e ottenere crediti formati
-
una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
-
due newsletter quotidiane