Fisco contro fondo patrimoniale: l’utilizzo illecito dei fondi patrimoniali ai fini di sottrazione dalle procedure di riscossione

l’illecito utilizzo dei fondi patrimoniali ai fini di sottrazione dalle procedure di riscossione di elementi attivi aggredibili dal fisco: il rapporto fra fondo patrimoniale e crediti del fisco è estremamente complesso e va analizzato bene…

delittocastigo2La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9188 del 6.5.2016, è tornata su un argomento sempre di grande attualità: l’utilizzo illecito dei fondi patrimoniali ai fini di sottrazione dalle procedure di riscossione.

Nel caso di specie l’Agente della riscossione aveva comunicato al ricorrente di avere iscritto ipoteca su determinati suoi beni immobili, alcuni dei quali ricompresi in un fondo patrimoniale costituito all’atto del matrimonio nel 1992, a garanzia del pagamento di tributi inerenti l’attività di impresa del ricorrente, per un ammontare doppio rispetto a quello del debito verso l’Erario.

Il ricorrente aveva quindi proposto opposizione avverso tale iscrizione ipotecaria, sostenendo, da un lato, che, essendo l’ipoteca atto di esecuzione, non poteva riguardare i beni facenti parte del fondo patrimoniale, insuscettibili di essere assoggettati a esecuzione. Per altro verso aveva poi eccepito l’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia.

Sia pure con motivazioni diverse, sia la Commissione provinciale che quella regionale avevano rigettato il ricorso.

Ricorreva infine per Cassazione il contribuente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 77 DPR 602/ 1973 e sostenendo che l’ipoteca doveva intendersi come atto di esecuzione e dunque come tale non iscrivibile sui beni del fondo familiare.

La decisione impugnata, secondo il ricorrente, aveva dunque erroneamente ritenuto l’ipoteca (come prevista dall’art. 77) un atto cautelare e non esecutivo, e dunque riferibile anche ai beni del fondo.

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, il motivo era infondato.

Esso postulava infatti che l’ipoteca fosse atto esecutivo, o meglio dell’esecuzione forzata, e come tale non iscrivibile sui beni del fondo patrimoniale familiare.

La Suprema Corte, però, ricorda che, secondo giurisprudenza della stessa Cassazione, “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa” (Cass. ord. 23876 del 2015).

La decisione di merito, secondo la Corte, era tuttavia errata nella parte in cui riteneva irrilevante l’applicabilità o meno dell’art. 170 c.c.. Infatti, l’ipoteca era stata iscritta su beni facenti parte del fondo familiare, ed era stata eccepita la opponibilità di tale fondo al fisco, cosicchè la questione della opponibilità dell’art. 170 c.p.c. ai Fisco non era irrilevante, ma specifico motivo di appello.

Ciò detto, ricordano ancora i giudici, è regola generale che: “in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (Cass, ord. n. 3738 del 2015).

Proprio a causa della ritenuta irrilevanza della questione, la decisione impugnata non aveva però tenuto conto della necessità di verificare se i debiti contratti con l’erario fossero o meno dovuti a bisogni della famiglia, o a ragioni estranee.

La decisione veniva pertanto cassata, con enunciazione del principio di diritto per il quale, fermo restando che anche l’ipoteca di cui all’art. 77 DPR 602 del 1973 può essere iscritta su beni facenti parte del fondo patrimoniale costituito ai sensi dell’art. 170 c.c., occorre verificare in concreto se i debiti per i quali l’ipoteca è iscritta siano o meno stati contratti per i bisogni della famiglia, non essendo determinante, a tal fine la circostanza che tali debiti derivino dall’attività professionale o d’impresa. E l’onere della prova di tale estraneità compete al contribuente.

L’orientamento sul tema da parte della Corte di Cassazione si va ormai consolidando.

La medesima Corte si era pronunciata sulla questione con la sentenza n. 7521 del 15.04.2016. Anche in quel caso contribuente proponeva ricorso, eccependo l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art 170 c.c., in quanto le unità immobiliari ipotecate erano state già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari.

E anche in quel caso la Corte ribadiva che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602/73 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c.. E che l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità, sicchè, ove sia proposta opposizione per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa.

Anche se dunque l’ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio, rappresentando piuttosto un atto cautelare, preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, tuttavia la Corte ritiene, in via interpretativa, che l’ambito di applicazione del citato articolo 170 Codice civile possa essere esteso anche all’iscrizione ipotecaria.

Si ricorda peraltro come sia in tali casi irrilevante qualsiasi indagine riguardo all’anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..

L’articolo 2901, in tema di revocatoria ordinaria, stabilisce infatti che «Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione…».

I beni inseriti nel fondo patrimoniale potranno dunque essere “aggrediti”, sia laddove il debito tributario possa essere comunque ricondotto a interessi familiari (a cui appunto il fondo stesso è destinato), dato che in questo caso il divieto non sarà opponibile all’Amministrazione, sia comunque laddove sussistano i presupposti per una revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c.).

Per capire in particolare in quali casi è possibile ricorrere a tale ultimo strumento, è necessario ritornare sui precedenti della Corte Suprema, laddove, con la sentenza n. 966/2007, dopo aver ribadito che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, ha poi affermato che «a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (nel caso l’unico) di proprietà dei coniugi», in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Secondo la Corte, inoltre, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, nei casi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, «è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore scientia damni, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore consilium fraudis, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo».

La costituzione del fondo patrimoniale può essere dunque dichiarata inefficace a mezzo di azione revocatoria ordinaria, laddove sussistano le condizioni (esistenza di un valido rapporto di credito, effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore di un atto traslativo, ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori).

Attraverso la stessa revocatoria potrà essere inoltre ricostituita la garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli appunto il soddisfacimento coattivo del suo credito, avendo peraltro la revocatoria efficacia retroattiva, in quanto l’atto dispositivo risulta viziato sin dall’origine (Cassazione, sentenza n. 19131/2004).

Quanto al profilo oggettivo dell’eventus damni non è del resto necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.

Si evidenzia infine che con la sentenza n. 38925 del 7 ottobre 2010, la Suprema Corte, ha stabilito che ai fini dell’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11) non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, essendo sufficiente l’idoneità dell’atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato.

12 ottobre 2016

Giovambattista Palumbo