Il ricorso per riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio

una delle novità della mini riforma del processo tributario è che viene dimezzato da un anno a sei mesi il termine per la riassunzione del processo a seguito del rinvio della causa, in primo o in secondo grado: una piccola guida alle nuove norme sulla base dei recenti interventi del giudice di legittimità

queen_of_heartsTermine

In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n.156 del 24 settembre 2015 il quale ha dato concreta attuazione alla delega fiscale contenuta nella legge n. 23/2014 in materia di revisione della disciplina del contenzioso tributario e degli interpelli. Tra le modifiche al processo tributario, espresse dal d.lgs n. 156/2015 ed entrate in vigore a far data dall’1 gennaio 2016, va segnalata la modifica dei tempi per la riassunzione in rinvio ex art. 63 del d.lgs. n. 546/1992. Viene dimezzato da un anno a sei mesi il termine per la riassunzione del processo a seguito del rinvio della causa, in primo o in secondo grado, ad opera della Corte di Cassazione. In caso di rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale da parte della Corte di Cassazione, il termine per la riassunzione del giudizio, previsto al comma 1 dell’art. 63, è stato ridotto da un anno a sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza. Le altre disposizioni dell’art. 63 sono rimaste invariate. Il predetto termine di sei mesi coincide con quello già previsto dall’art. 43 del decreto n. 546 per la riassunzione del giudizio interrotto o sospeso. Il termine ridotto si applica per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016 e risponde all’obiettivo di accelerare la definitiva conclusione del processo.

Forma e modalità della riassunzione

La riassunzione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della controversia rinviata dalla Corte di Cassazione si esegue nella forma dell’atto d’appello. La parte interessata alla riassunzione è una delle parti che hanno partecipato al giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, per cui è inammissibile l’atto di riassunzione effettuato da un soggetto estraneo a tale giudizio. Ai fini della riassunzione non occorre una nuova procura al difensore se la procura è stata in precedenza conferita nel giudizio di merito. L’atto di riassunzione va notificato personalmente e nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di cassazione (es. non al domiciliatario della società e non nei confronti del difensore incaricato) fermo restando l’applicabilità degli artt. 331 e 332 c.p.c.. La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma – data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte – non è inesistente.

Ne consegue che, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l’estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l’invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand’anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall’art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall’una o dall’altra parte in lite, con le forme prescritte dall’art. 392, comma 2, c.p.c. (Cass. civ. n. 27094/2013) Dopo la notifica, la parte che ha effettuato la riassunzione deve costituirsi in giudizio entro i termini e con le modalità di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. Peraltro, la riassunzione non notificata a nessuna delle altre parti va considerata inammissibile.

Occorre tener conto delle modificazioni sopravvenute (es. nomina del curatore del fallimento) dopo la pubblicazione della sentenza della S.C.. Deve essere prodotta, a pena d’inammissibilità dell’istanza di riassunzione copia autentica della sentenza della Corte di Cassazione. Una volta che la parte provvede al deposito dell’atto di riassunzione la segreteria della Commissione tributaria adita, richiede alla cancelleria della Corte di Cassazione la trasmissione del fascicolo del processo. Chiuso il giudizio di rinvio, la sentenza emessa dal giudice di merito è soggetta ai normali mezzi di gravame. Il giudizio di rinvio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, ex art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, costituisce la fase rescissoria in quanto è diretta alla nuova pronuncia di merito; il cd. giudizio rescindente che produce l’eliminazione della sentenza impugnata è compito della Corte di Cassazione. Esso vuole fornire una nuova decisione sulla domanda di parte; infatti, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è cassata dalla Corte di Cassazione, mentre quella di primo grado è assorbita e sostituita da quella d’appello.

Principio di diritto

L’enunciazione del principio di diritto “vincola il giudice del rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità. Quando il principio di diritto al quale deve uniformarsi il giudice del rinvio, nelle more dello stesso, viene superato da una pronuncia della Corte di Giustizia o della Corte Costituzionale che abbiano immediata efficacia, il giudice del rinvio ne deve tenere conto, trattandosi di jus superveniens.

Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa”.

In particolare, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo.” Ove il difetto di integrità del contraddittorio non sia stato eccepito dalle parti con il primo ricorso per Cassazione o rilevato di ufficio dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio rescindente, non può più essere eccepito o rilevato nel giudizio di rinvio; ciò perché si deve presumere che la Corte abbia ritenuto integro il contraddittorio con l’effetto di rendere necessaria la partecipazione alle successive fasi di rinvio del giudizio dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio di Cassazione (Cassazione sentenza 21 giugno 2016, n. 12792).

Nullità della notifica al domiciliatario delle pregresse fasi di merito

La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma – data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte – non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l’estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l’invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand’anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall’art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall’una o dall’altra parte in lite, con le forme prescritte dall’art. 392, comma 2, c.p.c.. Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2288 del 5 febbraio 2016.

16 settembre 2016

Isabella Buscema