IVA e montaggio di mobili all’estero

Pubblicato il 23 agosto 2016

analizziamo le problematiche ai fini IVA che possono derivare dalla vendita e montaggio di mobili con produzione in Italia e destinazione finale all'estero

QUESITO

Archivio_Pietro_Pensa_01Un'azienda italiana (soggetto 1) svolge l'attività di produzione di arredamenti per attività commerciali: tale produzione viene esportata in tutto il mondo e l'azienda fornisce anche il servizio di montaggio degli arredamenti prodotti. Dato il tipo di di attività l'azienda rientra tra gli esportatori abituali.

Per lo svolgimento della attività di montaggio l'azienda si avvale sia di fornitori italiani che esteri. In un caso, una seconda azienda sempre italiana (soggetto 2) ha effettuato in territorio extra-Comunitario prestazioni di servizi per il montaggio di arredi prodotti dalla azienda produttrice. Tali prestazioni non prevedono il solo montaggio degli arredi ma anche la personalizzazione, l'ancoraggio all'immobile, ed ha effettuato sull'immobile anche lavori di preparazione e di finitura.

Si chiede di confermare il comportamento della seconda azienda italiana ai fini IVA quando effettua prestazioni di montaggio di arredi su misura nel territorio CEE, extra CEE ed in Italia.

PARERE

Il quesito verte sulla classificazione ai fini IVA delle operazioni di montaggio di arredi su misura effettuati da un soggetto passivo italiano nei confronti di un committente soggetto passivo italiano che provvede alla realizzazione e fornitura degli arredi (in tutto il mondo). Proviamo a verificare l'applicazione dell'IVA in tale tipo di operazioni.

Nel quesito si rimarca il fatto che la prestazione sugli arredi non si esaurisce con il mero montaggio, ma prevede anche il loro adattamento/personalizzazione, il loro ancoraggio all’immobile, effettuando sullo stesso immobile anche lavori di preparazione e di finitura.

Analizziamo la situazione ai fini IVA per la prestazione di montaggio resa dalla seconda azienda (soggetto 2 del quesito).

In primis occorre fare qualche precisazione: infatti si ritiene ancorché la stessa contempli adattamenti, personalizzazioni, ancoraggi all’immobile e lavori di preparazione di finitura, che l’oggetto principale sia il montaggio del mobile e non l’intervento sull’immobile.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/2011 a pagina 26 punto 3.1.2 Linee guida per la distinzione tra beni mobili e beni immobili prevede: “si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento. Ne consegue che, agli effetti della determinazione del luogo di effettuazione dell’operazione, quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito – sia fissato stabilmente e non possa essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opererà il criterio base del committente, bensì la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili.”

Si presume quindi che un arredo ancorché ancorato all’immobile non sia incorporato allo stesso, pertanto si ritiene che le prestazioni di montaggio siano da qualificarsi come prestazioni su beni mobili.

La relativa disciplina IVA è contenuta nell’articolo 7-ter del DPR 633/72, essendo una prestazione generica non contemplata nelle deroghe specifiche dei successivi articoli.

Pertanto l’operazione è territorialmente rilevante nel paese del committente, in questo caso operazione B2B, committente italiano, soggetta ad IVA in Italia, indipendentemente dallo stabilimento del soggetto prestatore e indipendentemente da dove viene eseguita la prestazione.

Le casistiche indicate portano all'applicazione della normativa IVA come segue:

1) montaggio di arredi in territorio UE extra UE ed in Italia da parte di fornitore italiano, fattura sempre soggetta ad IVA;

2) montaggio di arredi in territorio UE extra UE ed in Italia da parte di fornitore straniero, autofattura soggetta ad IVA.

Si segnala che l’esportatore italiano che rilascia al fornitore la dichiarazione d’intento si vedrà fatturare l’operazione non imponibile IVA ai sensi art. 8 c. 2. DPR 633/72.

9 agosto 2016

Marco Giorgetti