Ritenute subite dai contribuenti forfettari e minimi: la compilazione di Unico 2016

il caso anomalo ma frequente di contribuente minimo o forfettario che subisce una ritenuta d’acconto non dovuta può generare dubbi nella compilazione del modello Unico

unicopf2016I nostri lettori stanno segnalando tanti dubbi per la gestione in Unico 2016 delle ritenute subite da contribuenti che operano nel regime dei minimi e dei forfettari, che non sarebbero soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto in virtù del regime di favore con cui determinano il reddito e l’imposta dovuta.

Avevamo trattato il problema delle ritenute subite dai contribuenti minimi nell’anno 2014 (Luca Bianchi, Contribuenti minimi e ritenute, ancora dubbi, 07/08/2014); il problema continua ancora a sussistere in quanto i contribuenti che aderiscono ai regimi forfettari si vedono (in determinati casi) effettuare la ritenuta.

I casi in cui si subisce la ritenuta

I casi tipici in cui i contribuenti aderenti al regime di favore possono aver subito una ritenuta non dovuta durante l’anno 2015sono tendenzialmente tre:

  1. contribuenti che lavorano per un’operazione di recupero edilizio o riqualificazione energetica soggetta ad agevolazione per cui la banca effettua una ritenuta del 4% al momento del pagamento (in applicazione dell’art. 25 del DL 78/2010);

  2. l’applicazione della ritenuta d’acconto effettuata sull’indennità di maternità (cfr. Ris. 55/E del 2013);

  3. ritenuta applicata erroneamente dal committente e già certicificata (cioè senza possibilità di correggere l’errore avvenuto in fase di applicazione).

Spesso il cliente si lamenta col consulente perché considera che i soldi della ritenuta siano persi; invece le ritenute indebitamente subite andranno recuperate in Unico,

La procedura per la compilazione di Unico

Per Unico 2016 le istruzioni prevedevano di default il recupero solo per i contribuenti che operano nel regime dei minimi (con istruzioni che ricalcano quelle dell’anno precedente); era rimasto il dubbio del comportamento da seguire per i contribuenti forfettari (ricordiamo che questo regime nasce nel 2015 e fa il suo esordio in Unico 2016).

Fortunatamente la circolare n. 10/E del 4 aprile scorso ha chiuso il “bucodelle istruzioni, con l’interpretazione che appare più ovvia: i contribuenti forfettari useranno la stessa procedura già prevista per i minimi.

Per Unico 2016 la soluzione pratica è identica a quella di Unico 2015: tali ritenute vanno indicate nello specifico rigo RS40, denominato proprio “Ritenute regime di vantaggio – casi particolari”.

Inoltre l’importo delle ritenute indicate in RS40 va riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33 colonna 4, e/o nel rigo LM14, colonna 1, denominato “Ritenute consorzio” (cfr. circ. 10/E del 04/04/2016 p. 4.2.1 pag. 30).

Segnaliamo che i principali software gestiscono in automatico il passaggio dei dati, caricato il dato in RS40 le ritenute vengono automaticamente scomputate dall’imposta sostitutiva.

Date le modalità semplificate di tenuta della contabilità per tali contribuenti si consiglia di verificare e quadrare tutte le ritenute subite da riportare in unico in un memo.

11 luglio 2016

Luca Bianchi