Revisione legale: novità incarichi, tirocinio e sanzioni

alcune valutazioni sulle novità in arrivo per il mondo dei revisori dei conti: il tirocinio, l’accesso all’albo, gli obblighi formativi, le sanzioni… dal 2017 cambia tutto (o quasi)

penna ocaIl Consiglio dei Ministri ha approvato il 14 Luglio 2016 in via definitiva lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva n. 2014/56/UE in materia di revisione legale dei conti.

Lo schema di decreto segue gli interventi di modifica sul testo del D.Lgs. n. 39 del 2010, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Sostanzialmente, l’articolo 13 dello schema di decreto introduce nel D.Lgs. n. 39/2010 gli articoli da 10-bis a 10-quinquies, al fine di precisare le modalità di svolgimento della revisione legale.

Le novità in arrivo

Il nuovo articolo 10-bis riguarda l’attività di valutazione dei rischi per l’indipendenza, che deve precedere l’avvio dell’incarico e che obbliga il revisore a documentare la propria indipendenza o, eventualmente, i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto, le contromisure e le risorse a disposizione, invece, il nuovo articolo 10-ter reca le modalità di organizzazione interna dei soggetti che svolgono la revisione legale, in ossequio a quanto previsto dalla direttiva 2014/56/UE.

La norma stabilisce che i revisori si corredino di adeguate procedure interne, tra cui sistemi di controllo della qualità e procedure efficaci per la valutazione del rischio. L’obbligo di assoggettamento ai controlli di qualità interesserà tutti gli iscritti al registro che svolgano incarichi di revisione.

La periodicità di tali controlli avrà luogo con scadenza non superiore a sei anni nel caso in cui il revisore svolga incarichi in enti di interesse pubblico o in società che superino almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

– totale dell’attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro;

– ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro;

– numero medio di occupati: 50 dipendenti.

Tra le novità di maggiore interesse viene stabilito che, per gli enti di interesse pubblico (EIP), l’incarico di revisione legale non potrà essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico

Lo schema di decreto approvato dall’Esecutivo interviene anche sulla disciplina del tirocinio.

Nello specifico:

– consente a ciascun revisore legale di curare la formazione di un numero massimo di tre tirocinanti (detto limite, che si applicherà alle istanze di iscrizione al registro del tirocinio presentate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, avrà validità solo per i revisori persone fisiche e non per le società di revisione);

– delinea gli obblighi del tirocinante e del dominus specificando che il tirocinante dovrà rispettare il segreto professionale e collaborare agli incarichi di revisione, mentre il revisore (o la società di revisione), per non incorrere nella violazione di norme deontologiche, dovrà controllare la fattiva collaborazione del tirocinante;

– conferma il periodo di durata triennale, consentendo di svolgere parte del tirocinio stesso prima del conseguimento della laurea, nell’ultimo biennio di studi, sulla base di una convenzione quadro tra MIUR e Ministero dell’Economia.

Inoltre, sono state modificate le norme dedicate all’esame di idoneità professionale, statuendo che l’esame debba tenersi una volta l’anno invece delle due sessioni previste dalla normative previgente. In materia di tirocinio si evidenzia il mancato accoglimento della proposta avanzata nei mesi passati da parte del Consiglio nazionale dei commercialisti in merito al ripristino dell’equipollenza con l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di commercialista. Quindi, gli aspiranti revisori dovranno integrare l’esame con una prova aggiuntiva secondo le modalità stabilite dal D.M. 19 gennaio 2016, n. 63.

Altre novità riguardano:

– la gestione del nuovo Registro: lo schema di decreto attribuisce chiaramente la competenza al Ministero dell’Economia che assumerà un ruolo chiave sul fronte della formazione e dei controlli di qualità;

– il superamento della distinzione tra revisori attivi e inattivi, attualmente prevista all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010, con la nuova ripartizione del registro in due sezioni (denominate A e B).

Nella sezione A saranno iscritti i revisori legali iscritti al Registro che svolgano, o abbiano svolto nel triennio precedente, attività di revisione o collaborino a tale attività operando presso una società di revisione legale.

La sezione B, al contrario, accoglierà gli iscritti che non abbiano assunto incarichi per tre anni consecutivi.

Entrambe le categorie di soggetti saranno tenuti ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonché al pagamento del contributo annuale di iscrizione. Rispetto alla disciplina vigente dei revisori inattivi, invece, coloro che sono iscritti nella sezione B non saranno soggetti ai controlli di qualità.

Il periodo di formazione continua avrà scadenza triennale e i crediti formativi dovranno riguardare per almeno il 50% materie attinenti la revisione legale dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali. e ogni iscritto dovrà conseguire annualmente un minimo di 20 crediti formativi, per un totale di 60 nel triennio.

Lo svolgimento della formazione potrà effettuarsi con due modalità:

– presso società o enti di formazione, accreditati dal Ministero dell’economia;

– attraverso programmi di formazione a distanza erogati dallo stesso Ministero, anche attraverso enti delegati con apposita convenzione.

Inoltre, il decreto precisa i contenuti del programma di aggiornamento, prevedendo che almeno la metà del programma debba essere dedicata alle materie che caratterizzano la revisione dei conti (gestione del rischio, controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale, indipendenza e tecnica professionale della revisione).

Nell’ambito delle disposizioni transitorie è comunque stabilito che i nuovi obblighi di formazione continua decorrano dal prossimo 1 gennaio 2017.

Infine, altre novità contenute nel decreto riguardano il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni nello svolgimento dell’attività di revisione.

Viene stabilito che ogni procedimento sanzionatorio debba essere pubblicato sul sito istituzionale della revisione legale e, in caso di applicazione di sanzione, che l’informazione debba restare pubblica per almeno 5 anni, salvo casi specifici in cui la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati oppure risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione. L’importo massimo delle sanzioni amministrative per le violazioni procedurali è fissato in 150 mila euro, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla revoca di uno o più incarichi e alla cancellazione dal Registro. Per contro si riduce la durata massima del provvedimento di sospensione dal Registro dei revisori, che passa da 5 a 3 anni. Il revisore cancellato dal registro potrà chiedere una nuova iscrizione solo se sono trascorsi 6 anni dalla cancellazione.

In conclusione , nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione delle informazioni personali, lo schema del decreto prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie variabili da 50 a 2.500 euro.

28 luglio 2016

Giovanna Greco